Osservatorio

Primi chiarimenti INPS sulle misure di sostegno alle famiglie introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

23 Marzo 2020

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo, l’INPS, con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, ha fornito i primi chiarimenti relativamente alla fruizione del congedo parentale straordinario, del bonus baby-sitting e dei permessi retribuiti di cui alla L. 104/1992, come di seguito brevemente riepilogati

a) Congedo parentale straordinario

Il congedo parentale straordinario è riconosciuto dal 5 marzo al 3 aprile, fino a un massimo di 15 giorni anche frazionati, ai genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni (o senza limiti di età in caso di figli con disabilità grave accertata).

Il congedo è retribuito con un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione, calcolato con rinvio alle norme in materia di congedo parentale obbligatorio, e non spetta nel caso vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito (CIG, NaSPI ecc.).

I congedi parentali ordinari eventualmente già richiesti all’INPS dopo il 5 marzo, saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo parentale straordinario, senza necessità di presentare ulteriore domanda da parte dell’interessato/a.

Al pari, coloro che possono accedere al congedo ordinario e che non hanno ancora fatto domanda, possono utilizzare la procedura di domanda ordinaria già in uso.

b) Bonus per servizi di babysitting

Alternativamente al congedo parentale straordinario è prevista la possibilità per il lavoratore o la lavoratrice del settore privato di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600.

La domanda, che verrà resa disponibile entro la prima settimana di aprile, potrà essere presentata telematicamente con il PIN INPS dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN), rivolgendosi al contact center integrato INPS o attraverso i Patronati. Per poter accedere alla futura domanda è necessario che i lavoratori attivino il “libretto famiglia” nell’apposita sezione “prestazioni occasionali” già disponibile sulla piattaforma INPS.

c) Estensione dei permessi retribuiti ex Legge n. 104/1990

Ai lavoratori titolari dei permessi retribuiti Legge 104/1990, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti, spettano ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Le predette giornate possono essere fruite consecutivamente nello stesso mese e sono anche frazionabili in ore.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.


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