Osservatorio

Premio di risultato: la detassazione si applica anche in caso di rideterminazione degli obiettivi aziendali

20 Maggio 2021

Il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015 e consistente nell’applicazione di un’aliquota del 10%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali trova applicazione nei confronti del premio di risultato (“PDR”) corrisposto ai lavoratori anche in caso di rideterminazione degli obiettivi aziendali a seguito della pandemia da COVID-19.

I fatti oggetto dell’istanza di interpello

Il datore di lavoro istante, in data 29 marzo 2019, sottoscriveva con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale utile ad istituire un premio di risultato a valenza annuale. L’accordo decorreva dal 1° gennaio 2019 al successivo 31 dicembre.

Nel dettaglio, il premio di risultato quantificato su base variabile e non determinabile a priori, era erogabile a seguito dell’incremento dell’EBITDA (o margine operativo lordo) dell’anno oggetto di monitoraggio rispetto all’anno precedente.

In seguito, l’accordo è stato oggetto di numerose proroghe, motivate dalle politiche di contenimento dei contagi seguenti al diffondersi della pandemia, fino ad arrivare all’ultima scadenza fissata, dalle parti, al 31 dicembre 2020.

In sede di accordo di tali proroghe, le parti convenivano di applicare un metodo di ricalcolo dell’EBITDA del 2020, allo scopo di renderlo quanto più possibile omogeneo a quello del 2019: in particolare, il valore del margine operativo lordo del 2019 subiva una riduzione artificiosa proporzionata al numero dei giorni di sospensione dell’attività dell’anno 2020.

Al tempo stesso, veniva convenuta una corrispondente riduzione dell’ammontare del premio di risultato: dal precedente importo di Euro 2.800,00, l’ammontare massimo erogabile del nuovo PDR si assestava sul valore di Euro 2.000,00.

L’applicazione della detassazione al premio nel caso di specie

La società istante ha ritenuto opportuno presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate in merito alla possibile applicazione della detassazione al PDR a seguito della descritta rideterminazione dei parametri oggetto dell’accordo sindacale, alla luce della quale il confronto tra i distinti indicatori “non viene ad essere effettuato con riferimento all’intero anno, ma con riferimento al minor periodo in cui l’attività è stata svolta (ossia al netto dei giorni di sospensione dell’attività dei punti vendita)”.

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda come la Legge di Bilancio 2016 abbia inteso riservare ai premi di produzione una tassazione agevolata, mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% (articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015).

A parere dell’Agenzia, la corresponsione di tali premi, nell’intenzione del legislatore, deve essere “legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” sulla base di determinati criteri. 

Pertanto, il regime fiscale di favore può “applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio […] avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi“.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce dei chiarimenti esposti, l’autorità fiscale ritiene che la “rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 […] non osti all’applicazione del regime agevolato, dal momento che […] la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti”.

L’Agenzia delle Entrate non ravvisa elementi ostativi all’applicazione del regime fiscale agevolato al PDR così come determinato erogato nel caso di specie: in particolare, la “rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza da COVID-19” è un dettaglio attinente al libero accordo tra le parti, che non pregiudica la ratio della detassazione. Il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è infatti risultava infatti ancora incerto alla data di sottoscrizione dell’accordo.

La funzione incentivante della normativa non viene dunque compromessa dal ricalcolo dei valori operato dalle parti; pertanto, l’Agenzia ha confermato l’applicabilità della detassazione al PDR nel caso in esame.

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