Osservatorio

Nullo il licenziamento economico intimato in violazione del divieto per COVID-19

19 Febbraio 2021

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 112/2020, ha dichiarato nullo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad una apprendista, poiché contrario al divieto disposto dalla normativa emergenziale attualmente in vigore a causa della pandemia da COVID-19.

I fatti

La ricorrente era stata assunta da una società operante nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento e bigiotteria con contratto di apprendistato professionalizzante, mansioni di “aiuto commessa” e inquadramento nel VI livello del CCNL Commercio.

Dal mese di marzo al mese di maggio 2020, l’apprendista era stata collocata in cassa integrazione per la diminuzione dell’attività lavorativa a causa del diffondersi della pandemia. In seguito alla fruizione degli ammortizzatori sociali e dopo essere stata posta formalmente in ferie per tutto il mese di giugno, con lettera del 9 giugno 2020 l’apprendista veniva licenziata con effetto dal 30 giugno successivo in ottemperanza al periodo di preavviso contrattualmente previsto.

A suffragio del recesso il datore di lavoro aveva addotto la chiusura della sede operativa dove la lavoratrice operava e la conseguente cessazione dell’attività dell’azienda.

L’apprendista ricorreva in giudizio avversi il licenziamento per motivi economici intimatole, eccependo che l’attività aziendale non era effettivamente cessata e che era stato violato l’obbligo di repechage. L’apprendesti invocava così la nullità del licenziamento per violazione dell’articolo 46 del D.L. 18/2020.

Il divieto di licenziamento come misura di garanzia per l’ordine pubblico

Nella sentenza in esame, in via preliminare il Tribunale di Mantova ha rilevato come il divieto generalizzato di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia stato introdotto dal Decreto Legge 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) sino al 17 maggio 2020, per poi essere prorogato, inizialmente, fino al 17 agosto 2020 dal Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e, in seguito, a tutto il 2020 dal Decreto Legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) con riferimento ai datori di lavoro che non avessero esaurito, a tale data, le settimane di integrazione salariale disponibili.

Secondo il Giudice, tale divieto si configura come “una tutela temporanea della stabilità dei rapporti per salvaguardare la stabilità del mercato e del sistema economico ed è una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico”.

La nullità del licenziamento

Nella sentenza si evidenzia che “dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, comma 1, Legge 300/1970 e ex art. 2, Decreto legislativo 23/2015“, vale a dire con la reintegra del lavoratore licenziato nel proprio posto di lavoro.

Su tali presupposti, non avendo il datore di lavoro “provato di aver cessato l’attività come enunciato nella lettera di licenziamento”, il Tribunale di Mantova ha dichiarato nullo il licenziamento e accolto il ricorso dell’apprendista, con conseguente condanna del datore di lavoro a reintegrarla nonché al pagamento in suo favore della retribuzione e al versamento dei contributi dal dì del licenziamento a quello della effettiva reintegra.

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