Osservatorio

Novità in materia di appalti e subappalti

17 Gennaio 2020

Vi informiamo che il c.d. Decreto Fiscale 2020 ha introdotto particolari novità e adempimenti relativi ai versamenti IRPEF per tutti i soggetti coinvolti in contratti di appalto e subappalto.

In particolare, i requisiti delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione delle novità normative sono i seguenti:

  • I contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati per l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000;
  • i contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive);
  • l’esecuzione del contratto presso la sede / le sedi del committente;
  • l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Laddove dovessero essere soddisfatti tutti i suddetti requisiti, dal 1° gennaio 2020 (pertanto, per i versamenti in scadenza al 17 febbraio 2020), le imprese appaltatrici dovranno:
  •  
  • effettuare il versamento delle ritenute con una delega per ciascun committente;
  • nel termine di 5 giorni lavorativi dal versamento, inviare i dati a mezzo PEC a ciascun committente.Le imprese committenti, invece, dovranno:
  • richiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’appalto o rapporto negoziale labour intensive;
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati nel caso di mancata trasmissione o per omessi o insufficienti versamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 90 giorni.Potranno, comunque, essere esentate dai suddetti adempimenti le imprese, in possesso di apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate:
  • in attività da almeno 3 anni;
  • in regola con gli obblighi dichiarativi (i.e. le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sostituti d’imposta);
  • che hanno eseguito nell’ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni;
  • che non abbiano in atto iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000.

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Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 


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