Osservatorio

Ministero del Lavoro: nuove causali CIGO conseguenti a crisi in Ucraina

20 Maggio 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 (il “Decreto”), ha apportato una significativa integrazione al Decreto ministeriale n. 95442/2016 a fronte degli eventi bellici in atto in Ucraina che stanno causando, oltre ad una crisi umanitaria, notevoli difficoltà economiche e di mercato.

Vengono, infatti, introdotte due causali di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria (“CIGO”), con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e “mancanza di materie prime o componenti”.

L’assetto normativo ordinario

Il D. Lgs. 148/2015:

  • delimita il campo di applicazione della CIGO alle aziende appartenenti a precisi settori merceologici di attività, tra cui rientrano le imprese del settore industriale;
  • identifica i destinatari in tutti i lavoratori subordinati (anche apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. I destinatari devono, però, avere, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Detto requisito non è necessario in caso di richiesta CIGO per eventi “oggettivamente non evitabili”. 

In generale, il ricorso alla CIGO è subordinato alla transitorietà e temporaneità dell’evento che determina la crisi, oltre che alla sua non imputabilità all’azienda ed agli stessi dipendenti. 

Il DM 95442/2016 ha individuato quali possibili cause per la concessione della CIGO le seguenti:

  1. mancanza di lavoro e di commesse – contrazione periodica dell’attività lavorativa; 
  2. crisi di mercato; 
  3. fine cantiere, fine lavoro o fine fase lavorativa; 
  4. mancanza di materie prime o componenti; 
  5. eventi meteo, incendi, alluvioni, sisma, crolli etc.; 
  6. perizia di variante o suppletiva al progetto originario; 
  7. guasti ai macchinari; 
  8. manutenzione straordinaria; 
  9. impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità; 
  10. sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubbliche autorità; 
  11. sciopero di reparto. 

Soffermandoci sulle causali di intervento di cui ai punti a), b) e d) del sopra citato elenco, il DM 95442/2016 prevede la possibilità di accedere alla CIGO per:

  • mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato” se l’impresa richiedente dimostra, tramite una dettagliata relazione tecnica da allegare all’istanza, che la contrazione dell’attività lavorativa deriva da un calo di ordini e commesse che compromettono gli indicatori economico-finanziari di bilancio;
  • crisi di mercato” se l’impresa richiedente dimostra che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deriva dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui essa appartiene e
  • mancanza di materie prime” se l’impresa richiedente dimostra che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deriva dall’andamento di mercato o del settore merceologico. Ciò, attraverso una relazione tecnica che documenti “le modalità di stoccaggio e la data dell’ordine delle materie prime o dei componenti nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo”.

L’intervento delle nuove causali eccezionali

Conseguentemente alla crisi russo-ucraina che sta avendo un forte impatto sui mercati e al fine di fronteggiare questo periodo di incertezza economica, il Ministero del Lavoro per il 2022 ha introdotto le seguenti previsioni:

  • viene integrata la fattispecie di “crisi di mercato” con “la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina”;
  • il caso di “mancanza di materie prime o componenti” “sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione”. Sul punto il Ministero specifica che “la relazione tecnica documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse all’impresa”.
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