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Legge di Bilancio 2023: novità in ambito pensionistico

18 Gennaio 2023

In data 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 197/2022, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (di seguito, “Legge di Bilancio”). La nuova disposizione legislativa è intervenuta in materia di previdenza sociale prorogando la possibilità di ricorrere ad alcuni istituti e graduando l’utilizzo di altri, in attesa della riforma del sistema che dovrebbe intervenire dal 2024.

Pensione anticipata “Quota 103”

Con l’articolo 14 del D.L. n. 4/2019, successivamente convertito in L. n. 26/2019, a decorrere dal 2019 e fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale, è stata introdotta la possibilità di accedere alla pensione anticipata con il sistema di “Quota 100”, in presenza di 38 anni di contribuzione e 62 anni di età. Successivamente, per l’anno 2022, il predetto requisito è stato elevato di due anni e il pensionamento anticipato con il sistema delle quote poteva essere perfezionato entro il 31 dicembre 2022 con “Quota 102”, stante il requisito di età anagrafica innalzato a 64 anni in luogo dei precedenti 62 anni.

Dal 2023, per la durata sperimentale di un anno, la Legge di Bilancio ha introdotto la pensione “Quota 103”, in sostituzione di Quota 102, a favore degli assicurati a tutte le gestioni previdenziali, ad esclusione degli iscritti alle Casse previdenziali dei professionisti, che perfezionino un’età di almeno 62 anni e maturino un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, con la possibilità di conseguire tali requisiti entro la fine dell’anno.

I destinatari di questa disposizione sono tutti i lavoratori dipendenti o autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (“AGO”), nelle forme esclusive e sostitutive della stessa gestite dall’INPS – ovverosia spettacolo, sportivi professionisti ex ENPALS e giornalisti ex INPGI – e i soggetti iscritti alla Gestione Separata. La contribuzione utile al raggiungimento dei 41 anni di anzianità contributiva è quella accreditata alle precedenti gestioni sopra esposte, anche in regime di cumulo, fermo restando l’ulteriore requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione, dai quali sono esclusi i periodi di malattia e disoccupazione.

Per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di richiesta, la regola generale è che la decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. “finestra”, che, a sua volta, si apre trascorsi tre mesi dal perfezionamento dei requisiti. In particolare:

  • gli iscritti alle gestioni pensionistiche che hanno maturato entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1° aprile 2023 mentre;
  • coloro che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, e la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

È bene precisare che la normativa prevede che l’importo dell’assegno erogato per la pensione anticipata non potrà risultare superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto. Pertanto, l’importo mensile lordo massimo che potrà essere erogato non potrà eccedere l’importo di Euro 2.818,70. Solo al raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, attualmente previsto al conseguimento del 67° anno di età, l’importo in pagamento sarà adeguato all’ammontare effettivamente maturato al momento dell’accesso a “Quota 103”.

Infine, così come già disposto in passato, la previsione normativa ha previsto che l’assegno di pensione anticipata sia incumulabile, dal giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi di lavoro autonomo e dipendente conseguiti anche all’estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Opzione donna

Contrariamente a quanto previsto in tema di Quota 103, l’entrata in vigore della Legge di Bilancio ha radicalmente modificato le regole di accesso a Opzione donna rispetto a quelle in vigore nel 2022.

La Legge di Bilancio ha stabilito, infatti, di non prorogare tale modalità di uscita dal lavoro negli stessi termini della precedente proroga, cioè con 35 anni di contribuzione più un’età anagrafica di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per quelle autonome, ma ha modificato il requisito anagrafico ed introdotto ulteriori requisiti soggettivi.

Per quanto concerne il requisito anagrafico, secondo le nuove disposizioni, possono accedere a opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 2022, almeno 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età anagrafica. Il nuovo testo normativo ha semplificato i requisiti anagrafici previsti eliminando il differente requisito d’età a seconda che il soggetto richiedente fosse una lavoratrice autonoma o dipendente. Inoltre, è stato previsto che il requisito anagrafico possa essere ridotto a 59 anni in presenza di almeno un figlio e a 58 anni in caso di almeno due figli. 

La grande novità introdotta dalla Legge di Bilancio è che, anche in caso di possesso dei requisiti di anzianità contributiva e d’età, è fatto obbligo per le richiedenti rientrare in una delle seguenti categorie:

  • assista, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992) o un parente o un affine di secondo grado convivente, se i genitori o il coniuge di tale persona hanno almeno 70 anni di età o sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancati;
  • abbia una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per l’invalidità civile, uguale o superiore al 74%;
  • sia stata licenziata sia dipendente di un’azienda in difficoltà, per la quale è attivo il tavolo di crisi d’impresa.

Permangono le modalità di calcolo precedentemente applicate le quali prevedevano che, ai fini della determinazione dell’importo mensile dell’assegno di pensione verranno applicati i criteri di calcolo contributivo anche se, per anzianità, le richiedenti avrebbero diritto al metodo misto. Ai fini dell’effettiva percezione dell’assegno mensile, tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione devono trascorrere 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per quelle che hanno contributi anche o solo come autonome.

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