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INPS: primi chiarimenti sullo sgravio contributivo per l’assunzione di donne

26 Marzo 2021

Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alla fruizione dell’esonero contributivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

Il quadro normativo

L’articolo 1, comma 16, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (la “Legge di Bilancio 2021”) ha previsto che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Riforma Fornero), sia riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Al comma 17 del medesimo articolo è stato, altresì, precisato che il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto del datore di lavoro che assume, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Al riguardo, si segnala che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

La circolare in esame non fornisce però alcuna indicazione operativa, in quanto l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea a seguito della quale, come precisato dallo stesso Istituto, sarà emanato un nuovo messaggio avente ad oggetto le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che intendono accedere al beneficio.

Datori di lavoro interessati dal beneficio

I soggetti che possono accedere allo sgravio contributivo sono tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica, quindi, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lavoratrici per le quali spetta lo sgravio

In ragione dell’espresso richiamo operato dalla Legge di Bilancio 2021, l’incentivo è da intendersi come una naturale estensione di quanto già disciplinato dalla Riforma Fornero.

Rientrano nella nozione di “donne svantaggiate”, per le quali spetta lo sgravio in argomento in ipotesi di assunzione, le seguenti categorie:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori condizioni, del requisito di inoccupazione (la lavoratrice deve essere, infatti, “priva di impiego”).

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, comporta la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Tipologie di rapporti di lavoro incentivati e durata dello sgravio

L’incentivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Con riferimento alla sua durata, l’INPS precisa che l’incentivo spetterà:

  • fino a 12 mesi nelle casistiche di assunzione a tempo determinato;
  • per 18 mesi nelle casistiche di assunzione a tempo indeterminato;
  • per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

È opportuno evidenziare come la fruizione dell’incentivo possa essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Requisiti per la fruizione dell’incentivo

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato, oltre al verificarsi dell’incremento occupazionale netto e al rispetto dei principi generali in materia di incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, alle seguenti condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ovverosia:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

In particolare, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il datore di lavoro deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”.

In ragione di quanto precede, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione il datore di lavoro dovesse riscontrare un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”. In caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa che l’incentivo in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Cumulabilità con altri incentivi

L’esonero in esame è cumulabile con altri esoneri nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Nell’ipotesi in cui l’esonero risulti cumulabile con un’altra agevolazione, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata occorre far riferimento alla contribuzione “dovuta” ovverosia alla contribuzione residua “dovuta in ragione del primo esonero applicato.

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.


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