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INPS: chiarimenti circa la proroga dei termini correlati alla pandemia COVID 19 per i lavoratori “fragili”

14 Luglio 2022

L’INPS, con il messaggio n. 2622 del 30 giugno 2022, ha fornito chiarimenti circa quanto disposto dall’articolo 10, comma 1-bis, del Decreto-legge n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 52/2022.

La menzionata legge ha ulteriormente prorogato le tutele introdotte a seguito della pandemia da COVID-19 per i lavoratori c.d. “fragili” fino al 30 giugno 2022, introducendo, tuttavia, delle modifiche sostanziali in merito alle categorie di lavoratori destinatari della tutela prevista originariamente dal Decreto-legge n. 18/2020.

Riferimenti normativi

Ai fini dell’attuazione della norma, occorre far riferimento al Decreto ministeriale n. 5 del 4 febbraio 2022, emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Il decreto, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, ha, infatti, modificato l’elenco delle patologie croniche in presenza delle quali la prestazione lavorativa deve normalmente essere svolta in modalità “agile”.

Il provvedimento stabilisce, in via ordinaria, il diritto, per i lavoratori in elenco, a:

  • svolgere la prestazione in modalità “agile”, oppure;
  • essere eventualmente adibiti ad altra mansione, oppure ancora;
  • svolgere attività di formazione anche da remoto.

Solo laddove non sia possibile garantire quanto sopra, coloro che si trovano in condizione di fragilità possono fruire di periodi di assenza per malattia con equiparazione del trattamento di assenza a quello del ricovero ospedaliero.

Novità introdotte

Per quanto riguarda i soggetti interessati, la norma modifica i criteri per l’individuazione degli aventi diritto, precisando che la tutela viene riconosciuta “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 2002, n. 11”.

Ai fini del riconoscimento della tutela è, altresì, necessario essere in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Strutture territoriali attestante “una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” oppure del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Conclusioni

Alla luce di quanto di quanto esposto, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022, l’INPS procederà con il riconoscimento della tutela in oggetto, previa valutazione degli Uffici medico legali di competenza, alle sole categorie individuate ai sensi del Decreto ministeriale n. 5/2022 e nel limite di spesa di 3,7 milioni di Euro.

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