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Assunzioni con contratto di apprendistato e sgravio contributivo: chiarimenti dell’INPS (Corriere delle Paghe de Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2021 – Roberta De Felice, Antonello Gerardi)

3 Agosto 2021

Con la circolare n. 87/2021, l’INPS ha fornito chiarimenti circa lo sgravio contributivo totale previsto per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel biennio 2020-2021 in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Prima di analizzare le disposizioni contenute nella circolare si fornisce una breve disamina di questa tipologia contrattuale e delle particolarità ad essa connesse.

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. “apprendistato di primo livello”) ha l’obiettivo di integrare, in un sistema duale, l’attività lavorativa e la formazione nel quadro dei titoli di istruzione e formazione e del sistema delle qualificazioni professionali.

Tale tipologia di apprendistato, atto a garantire un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, può essere stipulato dai datori di lavoro di tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, con soggetti giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

La durata del contratto, secondo le disposizioni dell’art. 43 del D. Lgs. 81/2015, è determinata in base alla qualifica o al titolo di studi da conseguire e non può essere superiore a tre anni (ovvero 4 anni in caso di diploma professionale quadriennale).

Tuttavia, il predetto articolo al comma 4 prevede alcuni casi in cui la durata del contratto può essere prorogato di un ulteriore anno, ossia per:

  • i lavoratori che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale, al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico–professionali e specialistiche, utili anche per conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo;
  • i lavoratori che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo.

Continua a leggere la versione integrale pubblicata su Corriere delle Paghe de Il Sole 24 Ore.


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