Osservatorio

Accesso alla NASpI per il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità

20 Aprile 2023

L’INPS, con la circolare n. 32/2023, ha fornito le istruzioni amministrative per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI nei casi di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, disciplinato dal nuovo articolo 27 bis del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – di seguito anche “Testo Unico”), così come già previsto nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ai sensi dell’articolo 28 del Testo Unico.

Si ricorda che l’articolo 28 del Testo Unico disciplina il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

Con l’introduzione dell’articolo 27 bis del Testo Unico, viene pertanto esteso il diritto ad accedere all’indennità NASpI anche al padre lavoratore che abbia fruito del periodo di congedo obbligatorio e che rassegni le dimissioni volontarie entro il primo anno di vita del bambino.

Nella propria circolare, l’ente ripercorre la normativa attinente al congedo di paternità, focalizzandosi anzitutto sulle modifiche che il D.lgs. n. 105/2022 – in vigore dal 13 agosto 2022 e recante le disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza – ha apportato al Testo Unico, con particolare riferimento all’introduzione dell’articolo 27-bis, relativo al “Congedo di paternità obbligatorio”, e alla modifica del comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, con la quale il divieto è stato esteso anche al lavoratore padre che ha fruito del congedo obbligatorio (articolo 27-bis del Testo Unico). 

Il congedo di paternità obbligatorio e alternativo 

Il nuovo articolo 27-bis del D.lgs. n. 151/2001 ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio, prevedendo per il padre lavoratore l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, fruibili a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Nei casi di parto plurimo, la durata del congedo si raddoppia, aumentando pertanto a venti giorni lavorativi.

L’Istituto ha inoltre precisato che i dieci giorni lavorativi non sono frazionabili ad ore e possono essere utilizzati anche in via non continuativa e che, con le stesse modalità, il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio.

Il congedo in parola è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, ed è altresì compatibile con il congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del Testo Unico.

Il divieto di licenziamento

Gli articoli 54 e 55 del D.lgs. n. 151/2001, Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, disciplinano il divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.

In particolare, l’articolo 54 del Testo Unico prevede che le lavoratrici madri non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro, e comunque fino al compimento di un anno di età del bambino.

Con le integrazioni apportate a tale disciplina dal D.lgs. n. 105/2022, anche nei casi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis del Testo Unico), il divieto di licenziamento diventa applicabile anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

Pertanto, tale ultima disposizione – che già nella sua formulazione originaria prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del Testo Unico – estende il divieto di licenziamento anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis.

Il successivo articolo 55 del Testo Unico dispone altresì che in caso di dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la dipendente non è tenuta a rispettare i termini di preavviso e ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Al riguardo, si segnala che tali disposizioni si applicano anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità alternativo.

Il diritto alla NASpI

Per quanto sopra rappresentato, a seguito di concorde interpretazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle disposizioni normative sopra richiamate, l’INPS ha precisato che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità” e in assenza di specifica qualificazione dello stesso, le tutele di cui all’articolo 55 sono da intendersi rivolte al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.lgs. n. 151/2001.

Prima delle già menzionate modifiche apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.

In ragione di tali modifiche, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Resta fermo che, in caso di dimissioni presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) nel successivo periodo protetto sino al compimento di un anno di età del bambino, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento a finanziamento dell’indennità di disoccupazione NASpI. 

In attuazione delle indicazioni contenute nella propria circolare, l’Istituto ha inoltre precisato inoltre che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare stessa, potranno essere oggetto di riesame su istanza da parte degli interessati da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

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