Mancata assunzione alle dipendenze della PA: al lavoratore non spetta la ricostituzione della posizione contributiva (Andrea Di Nino, Sintesi – Ordine dei Consulenti del Lavoro, gennaio 2021)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25225 del 10 novembre 2020, ha affermato che, in caso di illegittima lesione del diritto soggettivo all’assunzione alle dipendenze di una pubblica amministrazione, è diritto del lavoratore danneggiato ottenere il risarcimento del danno per la perdita delle retribuzioni, ma non di quello relativo alla mancata costituzione della propria posizione previdenziale presso l’assicurazione generale obbligatoria.

I fatti di causa vedono una lavoratrice impugnare giudizialmente il provvedimento che la dichiarava decaduta dal beneficio della riserva previsto in favore degli invalidi civili, fatto valere dalla stessa al momento dell’iscrizione nella graduatoria degli aspiranti insegnanti supplenti presso la scuola materna.

L’azione giudiziale della lavoratrice era motivata dal convincimento che il provvedimento in oggetto fosse basato su di un accertamento medico che l’aveva illegittimamente ritenuta non invalida.

Il ricorso della lavoratrice trova accoglimento presso la competente Corte d’Appello, che condanna il Ministero coinvolto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato, oltre che alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per tutto il periodo in cui la lavoratrice era rimasta disoccupata, da effettuare mediante il versamento dei contributi previdenziali dovuti per tale periodo.

La contesa giunge presso la Corte di Cassazione, la quale afferma preliminarmente che, qualora dall’atto illegittimo adottato dalla P.A. sia derivata, quale conseguenza diretta, la lesione del diritto soggettivo alla tempestiva assunzione, la lavoratrice non potrebbe avanzare pretese retributive: tali richieste presupporrebbero infatti “l’avvenuta instaurazione del rapporto sinallagmatico”, circostanza che, nei fatti, non si è verificata. Al contrario, a dire dei giudici della Suprema Corte la lavoratrice ha invece titolo di “agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.”.

Nel dettaglio, qualora la lavoratrice si trovasse nella condizione di dimostrare di essere rimasta “priva di occupazione o di aver lavorato a condizioni deteriori” a seguito dell’atto illegittimo da cui è stata interessata, questa potrebbe richiedere il ristoro per il lucro cessante, ossia per il mancato guadagno derivante dalla perdita delle retribuzioni.

Ciononostante, l’interessata – a dire dei giudici di legittimità – non può richiedere che venga costituita la propria posizione previdenziale a titolo di risarcimento, poiché “il rapporto previdenziale, che è indisponibile, sorge solo in presenza dei necessari requisiti richiesti dalla legge e l’istituto assicuratore non può accettare contributi che non siano effettivamente dovuti”.

La Suprema Corte espone come il rapporto di lavoro subordinato costituisca imprescindibile presupposto di quello previdenziale, autonomo ma necessariamente correlato a questo, e “l’obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore”.

Di conseguenza, presupposto necessario per la condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione sarebbe la sussistenza di un rapporto di lavoro.

Accolto dunque soltanto parzialmente il ricorso presentato dal Ministero coinvolto, la Suprema Corte ha dichiarato non dovuta la regolarizzazione della posizione previdenziale della lavoratrice illegittimamente cancellata dagli elenchi del collocamento obbligatorio.

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021

A seguito del protrarsi dello stato di emergenza, la legge di bilancio 2021 ha prorogato di ulteriori 12 settimane i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID.

Tali 12 settimane devono essere collocate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno Ordinario e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

Ammessi a beneficiarne sono tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2021, quindi anche gli assunti dopo il 25 marzo 2020.

Inoltre, la fruizione di queste 12 settimane è gratuita per i datori di lavoro. Non devono versare alcun contributo addizionale.

Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato entro la fine del mese successivo al periodo di sospensione o riduzione dell’attività. Restiamo, dunque, in attesa delle istruzioni operative da parte dell’Inps per procedere alla presentazione della domanda di accesso un volta esperita la fase sindacale, ove prevista.

INPS: al via i controlli sulla corretta esposizione in UNIEMENS dell’imponibile eccedente il massimale

L’INPS, con il messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, ha comunicato l’avvio di un’azione di controllo circa la corretta esposizione, a far data dall’anno 2015, nelle denunce contributive mensili inviate dalle aziende (c.d. UNIEMENS) dell’imponibile eccedente il massimale contributivo.

Normativa di riferimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, il massimale contributivo costituisce il limite – annualmente rivalutato – oltre il quale la retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore non è soggetta al prelievo di contributi previdenziali.

Tale disposizione si applica, oltre che ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, (i) ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (c.d. FPLD) privi di anzianità contributiva in periodi pregressi al 1° gennaio 1996, nonché (ii) a coloro che, pur avendo un’anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996, hanno presentato domanda irrevocabile di opzione al sistema contributivo.

Così come precisato dall’INPS nel messaggio in esame, per anzianità contributiva si intendono:

  • gli accrediti complessivi – anche se presenti in gestioni previdenziali diverse, come a titolo esemplificativo e non esaustivo la Gestione Separata, la Gestione Commercianti e la Gestione dipendenti pubblici o casse di previdenza – relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi svolti entro il 31 dicembre 1995 nonché
  • i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione facoltativa, i riscatti (ad esempio, il riscatto di laurea), i trasferimenti gratuiti ed onerosi e la contribuzione volontaria antecedenti al 1° gennaio 1996.

Ciò premesso il datore di lavoro – qualora il lavoratore non dovesse avere la predetta anzianità lavorativa e/o non avesse esercitato il diritto di opzione al sistema contributivo – avrà l’onere di versare sulla retribuzione eccedente il massimale annuo unicamente i c.d. contributi minori (non utili ai fini pensionistici) valorizzando il campo <eccedenza massimale> in ciascun flusso UNIEMENS mensile.

L’azione dell’INPS

L’INPS, come da messaggio in esame, ha avviato un’attività di verifica estraendo i nominativi di tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed utilizzando le denunce contributive UNIEMENS trasmesse tra il 2015 e il 2016 in cui vi era la valorizzazione del predetto campo <eccedenza massimale>.

Dall’analisi svolta l’Istituto ha rilevato due principali anomalie:

  1. presenza di lavoratori con imponibili annui inferiori al massimale contributivo previsti per l’anno analizzato;
  2. presenza di lavoratori il cui estratto conto previdenziale evidenziava la presenza del versamento di contributi in data anteriore al 1° gennaio 1996 (con assenza di opzione per il sistema contributivo).

A seguito dell’individuazione di tali anomalie, l’INPS ha avviato un’azione di recupero dei contributi dovuti e non versati trasmettendo a ciascun datore di lavoro interessato, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere. Nella diffida viene indicato il codice fiscale del lavoratore oggetto della verifica, l’imponibile su cui il datore di lavoro avrebbe dovuto versare l’intera contribuzione, i contributi dovuti e le relative sanzioni calcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della Legge 388/2000 (ovverosia le sanzioni per omissione contributiva).

Per garantire ai datori di lavoro un lasso temporale congruo per verificare quanto contestato e regolarizzare la posizione dei lavoratori oggetto di analisi, l’Istituto ha accordato un termine di adempimento di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

In caso di mancata regolarizzazione delle somme dovute a titolo di contributi e sanzioni civili, l’INPS ha ribadito che provvederà a richiedere gli importi dovuti per il tramite di avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Detto avviso verrà contestualmente consegnato all’Agente della Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.

Resta inteso che è facoltà di ciascun datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario abilitato, verificare quanto indicato nelle comunicazioni dell’INPS avviando un dialogo con lo stesso per il tramite del cassetto bidirezionale nonché procedere con la trasmissione telematica di ricorso amministrativo.

 

Legge di Bilancio 2021: Opzione Donna e Isopensione

La Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha introdotto alcune novità in materia pensionistica, tra cui la proroga di due istituti volti ad anticipare la cessazione dell’attività lavorativa e l’accesso a prestazioni previdenziali per talune categorie di soggetti, ovverosia “Opzione Donna” e “Isopensione”.

Opzione Donna

Con Opzione Donna le lavoratrici dipendenti ed autonome – in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi – possono decidere di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro e, contestualmente, l’accesso alla pensione rispetto alle regole ordinarie. Regole che ad oggi prevedono in alternativa: (i) il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 67 anni unitamente ad un minimo di 20 anni di contributi (c.d. pensione di vecchiaia) o (ii) il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (c.d. pensione anticipata).

La Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga per un ulteriore anno di questo istituto sperimentale già disciplinato dal Decreto Legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019.

Nello specifico possono accedere ad Opzione Donna le lavoratrici dipendenti che, entro la fine del 31 dicembre 2020, abbiano perfezionato i 58 anni di età e i 35 anni di contributi. Per le autonome, il requisito anagrafico è di 59 anni. Inoltre, dal perfezionamento del requisito occorre attendere 12 mesi di “finestra mobile” (incrementata a 18 mesi per le lavoratrici autonome) per ottenere l’effettiva liquidazione della pensione.

Tale finestra non si applica alle lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), le quali potranno presentare la domanda di cessazione e di pensione, entro il 28 febbraio 2021 così da poter accedere alla pensione all’inizio dell’anno

scolastico o accademico (ovvero settembre o novembre 2021).

Tuttavia, con l’esercizio di Opzione Donna, le lavoratrici accettano il calcolo del proprio assegno pensionistico interamente con il sistema contributivo, anche per le anzianità precedenti al 1° gennaio 1996.

Isopensione

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione aziendale per eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione), già disciplinato per il triennio 2018-2020 dalla Legge di Bilancio 2018.

Nello specifico, l’istituto dell’isopensione ha ampliato la portata del c.d. “prepensionamento Fornero”, ex articolo 4 della Legge 92/2012, incrementando da 4 a 7 anni l’uscita anticipata dal mondo del lavoro con la garanzia per il lavoratore di percepire una prestazione previdenziale nell’arco temporale tra l’esodo e il perfezionamento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata.

L’isospensione può essere attivata:

  1. attraverso un accordo stipulato tra il datore di lavoro (che impiega mediamente più di quindici dipendenti) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione. Tuttavia, condizione costitutiva della cessazione del rapporto di lavoro sarà la successiva adesione del lavoratore all’accordo sindacale medesimo;
  2. in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti minimi anagrafici e/o contributivi del pensionamento di vecchiaia o anticipato non oltre il settimo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ricorrendo all’isopensione il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per (i) erogare al lavoratore interessato una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e (ii) accreditare la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento del lavoratore interessato.

In sostanza l’onere finanziario dell’isopensione è completamente a carico del datore di lavoro il quale deve provvedere a trasferire all’INPS le risorse finanziarie per il pagamento della prestazione in favore del lavoratore e per l’accredito dei contributi figurativi per tutto il periodo di esodo.

Legge di Bilancio 2021: panoramica sugli sgravi contributivi

Resta centrale all’interno della Legge di Bilancio 2021 il tema delle agevolazioni contributive, aventi il duplice scopo di generare occupazione e garantire maggiore liquidità alle imprese. Di seguito, una breve panoramica delle principali agevolazioni ivi previste.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza COVID-19

Il Decreto Agosto aveva introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che:

  • non avessero richiesto i trattamenti di integrazione salariale emergenziale previsti dal citato Decreto e
  • avessero già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale per emergenza Covid-19.

Tale esonero era calcolato nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

La Legge di Bilancio 2021 riconosce ai medesimi datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’lnail.

In ragione di quanto precede, la misura dell’esonero ammonta esattamente alla metà dell’esonero previsto dal Decreto Agosto.

Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti “under 36”

In un’ottica di potenziamento della riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in caso di assunzione, per il biennio 2021-2022, è stato introdotto lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con età inferiore a 36 anni.

Sono escluse le assunzioni di dirigenti o lavoratori domestici e, contestualmente, è stato previsto che i soggetti interessati, oltre al requisito anagrafico, non devono aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con altri datori di lavoro.

La misura dello sgravio contributivo è pari al 100 per cento dei contributi dovuto dal datore di lavoro nel limite massimo di 6.000,00 euro annui con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’lnail.

La durata dell’esonero è di 36 mesi che viene elevato a 48 mesi per i datori di lavoro con sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

È precluso l’accesso allo sgravio in argomento ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori con medesima qualifica del lavoratore assunto.

Contestualmente, viene elevato da sei a nove mesi – successivi all’assunzione medesima – il periodo di tempo in cui il riconoscimento dello sgravio è incompatibile con l’effettuazione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o di licenziamenti collettivi di soggetti che, nella stessa unità produttiva, siano inquadrati nella medesima qualifica del lavoratore assunto.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

La Legge di Bilancio 2021 è anche intervenuta sull’esonero già esistente per l’assunzione di donne, mutandone alcuni tratti caratteristici e potenziandone i benefici.

Nello specifico sono state introdotte due modifiche essenziali (anche se sperimentali perché limitate al biennio 2021-2022), ossia:

  • estensione alle assunzioni di tutte le lavoratrici, effettuate nel medesimo biennio, dello sgravio contributivo attualmente previsto solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni definite dalla riforma Fornero (legge 92/2012), ed
  • incremento dal 50 al 100% della riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro.

Così come per l’esonero di soggetti under 36 anni, anche l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici è riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La durata dello sgravio è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, elevabili a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Condizione necessaria e sufficiente per la fruizione dello sgravio è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Decontribuzione SUD

Dando seguito alle disposizioni del Decreto Agosto, il legislatore torna ad occuparsi della cd. decontribuzione SUD per la quale era pervenuta l’autorizzazione della Commissione Europea e in merito alla quale l’Inps aveva già provveduto ad illustrare i primi chiarimenti operativi con la circolare n. 122/2020.

L’obiettivo dello strumento in esame è garantire i livelli occupazionali in alcune Regioni del centro sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna) in un momento in cui la crisi pandemica continua a far sentire i propri effetti.

La Decontribuzione SUD prevede un esonero contributivo dal versamento dei contributi complessivi in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione di quelli appartenenti al settore agricolo ed ai titolari di contratto di lavoro domestico, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio riguarda tutti i datori di lavoro privati (ivi inclusi studi professionali, enti morali e religiosi, associazioni), con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.

Sono incentivati tutti i rapporti di lavoro subordinato purché sia rispettato il requisito geografico dello svolgimento della prestazione lavorativa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Trattandosi di un intervento che produrrà effetti fino all’anno 2029, la misura dell’esonero nei diversi anni risulta la seguente:

  • in misura del 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

L’esonero contributivo in esame è cumulabile con altri incentivi fino alla misura intera delle aliquote di finanziamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro.

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Si segnala che l’esonero contributivo previsto per il Sud nella misura del 30% verrà riconosciuto per le assunzioni fino al prossimo 30 giugno, nel rispetto del “placet” della Commissione Europea già avvenuto per lo sgravio che ha riguardato gli ultimi mesi del 2020, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Decreto Agosto.

Invece, per i periodi successivi sempre con riferimento al predetto esonero e per gli altri sgravi sopra descritti, l’effettiva efficacia è subordinata ad una nuova decisione della Commissione Europea Bruxelles ai sensi dell’art. 108, del Trattato dell’Unione.

Lavoratori impatriati: nuove istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E/2020 del 28 dicembre 2020, ha fornito nuove istruzioni in merito al regime fiscale di favore riconosciuto ai lavoratori impatriati e disciplinato, da ultimo, dal “Decreto Crescita” (Decreto Legge n. 34/2019) e del Decreto Fiscale collegato alla manovra del 2020 (Legge n. 124/2019).

Normativa di riferimento

Il Decreto Crescita ha ampliato la platea dei beneficiari del regime fiscale agevolato quinquennale a decorrere dall’anno d’imposta 2020.

In particolare, il Decreto non richiede più che il lavoratore “impatriato” svolga un ruolo apicale e possegga “requisiti di elevata qualificazione o specializzazione”, restando sufficiente aver trascorso un periodo di residenza all’estero di almeno due anni prima dell’ingresso in Italia e il contestuale impegno a permanere nel nostro Paese per almeno due anni.

Inoltre, viene innalzata la misura dell’incentivo prevedendo l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabile dal 50 al 70 per cento, con la possibilità di un ulteriore incremento fino al 90 per cento in presenza di determinate condizioni (come, ad esempio, il trasferimento del lavoratore in una regione del Mezzogiorno).

La durata del beneficio viene poi estesa per ulteriori cinque periodi d’imposta in favore di chi: (i) abbia almeno un figlio minorenne o a carico e (ii) abbia acquistato un immobile residenziale in Italia nei 12 mesi precedenti il trasferimento o entro la fine del primo quinquennio. In questi casi l’abbattimento dell’imponibile si assesterebbe al 50 per cento ovvero al 90 per cento per i lavoratori impatriati con almeno tre figli minorenni o a carico.

A completamento del quadro normativo sopra descritto, il Decreto Fiscale collegato alla manovra fiscale del 2020 ha esteso, già dall’anno 2019, la decorrenza del nuovo regime fiscale agevolato anche ai lavoratori che avessero trasferito la propria residenza fiscale in Italia tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019.

I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

Quest’ultima “estensione” ha reso necessario un intervento risolutivo dell’Agenzia dell’Entrate che, proprio con la circolare n. 33/E/2020, ha chiarito come l’abbattimento dell’imponibile fiscale dal 50 al 70 per cento risulti, ad oggi, ancora inapplicabile.

Bisogna attendere l’emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che faccia luce sui criteri di accesso al nuovo regime agevolato anche per l’anno 2019, considerate anche le limitate risorse a disposizione.

In ogni caso, stando a quanto si legge nella circolare, nelle more dell’emissione del decreto attuativo, i soggetti che “abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell’agevolazione nella minore misura del 50 per cento”. Non vi è alcuna menzione ai possibili prolungamenti del regime agevolativo nei casi previsti dalla nuova formulazione.

Resta inteso, infine, che “per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall’emanazione del citato decreto”.

Non resta a questo punto che attendere il decreto attuativo.

Febbraio 2021: NOVITA’ E RINNOVI CCNL

  1. CCNL Autostrade e trafori (Concessionari): cassa integrazione ed ente bilaterale

Il CCNL Autostrade e trafori (Concessionari) dispone che, entro il mese di febbraio 2021, il datore di lavoro eroghi ai lavoratori in forza al 25 novembre 2020 un importo indennitario, comprensivo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e della contribuzione Inail, per ciascuna ora di mancata prestazione e collocazione in CIG con causale COVID-19.

Il fondo EBINAT procederà poi a corrispondere a ciascuna azienda la somma derivante dal numero di ore di cassa integrazione COVID-19 moltiplicate per l’importo orario corrispondente a ciascun livello secondo quanto indicato nella tabella che segue.

Livello di inquadramento

Importo orario da corrispondere

A

Euro 19,83

A1

Euro 16,85

B

Euro 14,48

B1

Euro 12,51

C

Euro 10,47

C1

Euro 9,25

D

Euro 5,88

 

2. CCNL Istituzioni socio-assistenziali (UNEBA): una tantum

Al personale in forza al 1° febbraio 2021 che abbia superato il periodo di prova, verrà riconosciuta con la retribuzione del mese di febbraio 2021 una somma forfettaria omnicomprensiva a titolo di una tantum secondo gli importi sotto riportati.

Livello

Importo da corrispondere

Quadro

Euro 133,33

1

Euro 125,4

2

Euro 118,25

3S

Euro 109,52

3

Euro 105,55

4S

Euro 100,00

4

Euro 96,83

5S

Euro 95,24

5

Euro 92,86

6S

Euro 90,48

6

Euro 88,10

7

Euro 81,75

 

3. CCNL Case di cura private – personale medico (ARIS): una tantum

Il CCNL Case di cura private – personale medico (ARIS) riconosce ai dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di diritto privato aderenti ad ARIS, assunti prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data del 7 ottobre 2020, un importo netto a titolo di una tantum pari ad Euro 2.500,00. Questo importo ha la finalità di sopperire al disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del CCNL stesso.

L’importo verrà corrisposto in 5 tranches di pari importo, con le retribuzioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021.

4. CCNL Servizi postali appaltati: una tantum

Ai sensi del CCNL servizi postali appaltati nel mese di febbraio 2021 i datori di lavoro dovranno erogare ai lavoratori in forza al 14 luglio 2020 la tranche dell’importo riconosciuto a titolo di una tantum.

L’ammontare dell’una tantum, determinato analiticamente dal CCNL stesso e parametrato per ciascun livello di inquadramento, deve essere corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono stati i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 luglio 2020 e riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

Le prossime tranches interesseranno i mesi di agosto e dicembre 2021.

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