Festività comprese nell’assegno di CIG.

Il messaggio Inps del 12 giugno 2009 dispone che le festività come il 1° maggio non sono integrabili per i lavoratori sospesi, retribuiti a paga oraria.

Il messaggio Inps del 12 giugno 2009 dispone che le festività come il 1° maggio non sono integrabili per i lavoratori sospesi, retribuiti a paga oraria. Tale regime cambia a seconda che i lavoratori siano retribuiti in misura fissa o in rapporto alle ore.

Se retribuiti in misura fissa le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale. Invece, per i lavoratori retribuiti in rapporto alle ore, le festività vanno sempre retribuite dal datore di lavoro.

Nella determinazione delle ore integrabili, non vanno però considerate a carico della Cassa quelle inerenti a festività che cadono nel corso della settimana. Il nuovo CCNL dell’industria metalmeccanica dispone che le festività inerenti ad un periodo di sospensione siano integrabili.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Primi accordi Stato – Regioni sugli ammortizzatori in deroga.

In attuazione di quanto previsto dall’intesa Stato-Regioni raggiunta il 12 febbraio u.s., sono in via di definizione gli accordi quadro tra Regioni, parti sociali, ministero del lavoro ed INPS per rendere operativi gli ammortizzatori in deroga destinati a tutte le tipologie di lavoro subordinato

In attuazione di quanto previsto dall’intesa Stato-Regioni raggiunta il 12 febbraio u.s., sono in via di definizione gli accordi quadro tra Regioni, parti sociali, ministero del lavoro ed INPS per rendere operativi gli ammortizzatori in deroga destinati a tutte le tipologie di lavoro subordinato.

L’importo destinato agli ammortizzatori è pari ad otto miliardi di Euro, di cui due terzi a carico dello Stato e un terzo delle Regioni. Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana sono le Regioni che hanno già raggiunto un accordo con i suddetti enti. In tutti i casi, le indennità saranno erogate dall’INPS a condizione che i lavoratori sottoscrivano la dichiarazione di disponibilità a partecipare a progetti di formazione o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’impegno ad accettare congrue offerte di impiego.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Cassa integrazione in deroga, parte l’iter.

L’INPS, con la circolare n. 75/09, ha chiarito che, in tema di cassa integrazione in deroga, possono essere anticipate quattro mensilità, anche nelle more dell’autorizzazione regionale, nel caso in cui le domande siano corredate dagli accordi quadro conclusi dalle parti sociali e dall’elenco dei beneficiari, nel rispetto degli accordi quadro regionali.

L’INPS, con la circolare n. 75/09, ha chiarito che, in tema di cassa integrazione in deroga, possono essere anticipate quattro mensilità, anche nelle more dell’autorizzazione regionale, nel caso in cui le domande siano corredate dagli accordi quadro conclusi dalle parti sociali e dall’elenco dei beneficiari, nel rispetto degli accordi quadro regionali.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Comunicazione nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L’INAIL, con circolare n. 26 del 21 maggio 2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, obbligo la cui scadenza è stata posticipata dal 16 maggio u.s. al 16 agosto p.v.

L’INAIL, con circolare n. 26 del 21 maggio 2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, obbligo la cui scadenza è stata posticipata dal 16 maggio u.s. al 16 agosto p.v.

L’INAIL ha inoltre proposto al Ministero di fornire chiarimenti circa i datori di lavoro i quali, relativamente l’attivazione della comunicazione riguardante gli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), non siano in grado di indicare il nominativo (o i nominativi) per carenza di disponibilità della specifica figura nel territorio interessato, in relazione al quadro complessivo di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Comunicazione all’INAIL degli infortuni di un giorno, denunce sospese.

Con una circolare del Ministero del Lavoro diffusa ieri, è stato sospeso l’obbligo di comunicare, a fini statistici, all’INAIL i dati sugli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, in attesa di un decreto ministeriale che dovrà fissarne la procedura attuativa.

Con una circolare del Ministero del Lavoro diffusa ieri, è stato sospeso l’obbligo di comunicare, a fini statistici, all’INAIL i dati sugli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, in attesa di un decreto ministeriale che dovrà fissarne la procedura attuativa.

Si segnala, inoltre, che, a seguito di proteste connesse a difficoltà nell’accesso al sistema informatico, oggi l’INAIL dovrebbe comunicare la proroga del termine per l’invio del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Infine, è probabile che permangano in vigore solo per alcune settimane alcune norme destinate a mutare (come quella della data certa sul Documento di Valutazione dei rischi), ad assumere contenuti più precisi (come l’onere di valutare lo stress lavoro correlato) o, addirittura, ad essere abolite (come il divieto di visite preassuntive).

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INAIL e INPDAP: variazione del tasso di dilazione per il pagamento di premi e accessori.

L’INAIL, con circolare n. 25 del 13 maggio 2009, ha comunicato che, in seguito alla variazione del tasso ufficiale di riferimento.

L’INAIL, con circolare n. 25 del 13 maggio 2009, ha comunicato che, in seguito alla variazione del tasso ufficiale di riferimento, il tasso di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori è, ora, del 7%; quello per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è del 6,50%. La variazione del tasso ufficiale di riferimento viene segnalata anche nella nota operativa INPDAP n. 8 del 14 maggio 2009.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Comunicazione all’INAIL degli infortuni di un giorno, dubbi applicativi.

Tra gli obblighi del datore di lavoro che entreranno in vigore sabato 16 maggio 2009 vi è quello di comunicare, a fini statistici, all’INAIL (ovvero all’IPSEMA per i lavoratori marittimi) i dati sugli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, oltre quello in cui è avvenuto l’infortunio.

Tra gli obblighi del datore di lavoro che entreranno in vigore sabato 16 maggio 2009 vi è quello di comunicare, a fini statistici, all’INAIL (ovvero all’IPSEMA per i lavoratori marittimi) i dati sugli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, oltre quello in cui è avvenuto l’infortunio.

Tuttavia, permangono dei dubbi circa le modalità di comunicazione (la precedente modulistica era stata congelata dal Ministero del Lavoro in attesa della definizione delle regole di funzionamento del sistema che sarebbe stato adottato a seguito della costituzione del Sistema Informativo Nazionale dei luoghi di lavoro – “SINP” – non ancora costituito) e circa i tempi, in quanto il Testo Unico sulla Sicurezza non indica un termine entro il quale effettuare la comunicazione, sebbene preveda una sanzione amministrativa da Euro 1.000 a 3.000 in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

 

All’Italia il record europeo.

La competitività delle imprese italiane subisce, più delle concorrenti europee, l’imposizione fiscale sul lavoro. Il dato italiano, del tasso d’imposizione sul lavoro, è per oltre un quarto superiore alla media europea, superando per la prima volta anche il tasso d’imposizione dei paesi scandinavi.

La competitività delle imprese italiane subisce, più delle concorrenti europee, l’imposizione fiscale sul lavoro. Il dato italiano, del tasso d’imposizione sul lavoro, è per oltre un quarto superiore alla media europea, superando per la prima volta anche il tasso d’imposizione dei paesi scandinavi. Quest’anno il tasso è stato del 44%, mentre quello degli altri grandi paesi europei è intorno al 30%.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

L’INPS punta sui protocolli con gli enti bilaterali.

Sarà l’INPS ad erogare in un’unica soluzione e nell’intera misura l’indennità dell’80% della retribuzione, spettante nei casi di sospensione dal lavoro (art. 19, comma 1, lett. da a) a c) del D.L. 185/2005 convertito in Legge 2/2009).

Sarà l’INPS ad erogare in un’unica soluzione e nell’intera misura l’indennità dell’80% della retribuzione, spettante nei casi di sospensione dal lavoro (art. 19, comma 1, lett. da a) a c) del D.L. 185/2005 convertito in Legge 2/2009).

Oltre alla quota a carico del Fondo Nazionale per l’occupazione, l’Istituto erogherà anche quella integrativa a carico degli enti bilaterali. Tale quota è pari al 20% del 60% della retribuzione (il 12% della retribuzione stessa), in caso di lavoratore a cui spetta un trattamento ordinario di disoccupazione. In caso di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti, invece, l’integrazione diventa il 20% del 35% della retribuzione, equivalente al 7% della stessa.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Parola all’INAIL sul termine per indicare i rappresentanti.

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 13921 del 4 agosto 2009, ha incaricato l’INAIL di fornire all’utenza indicazioni circa la nuova scadenza del termine per effettuare la comunicazione obbligatoria dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che, in attesa del decreto correttivo del D.Lgs. n. 81/08, era stata inizialmente fissata per il 16 agosto 2009.

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 13921 del 4 agosto 2009, ha incaricato l’INAIL di fornire all’utenza indicazioni circa la nuova scadenza del termine per effettuare la comunicazione obbligatoria dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che, in attesa del decreto correttivo del D.Lgs. n. 81/08, era stata inizialmente fissata per il 16 agosto 2009.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Tavolo unico per i metalmeccanici.

Si aprirà oggi, 24 luglio 2009, in Confindustria la vertenza per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Il tavolo è unico ma le piattaforme sindacali saranno due, data la mancata adesione della CGIL al nuovo accordo contrattuale del 22 gennaio 2009.

Si aprirà oggi, 24 luglio 2009, in Confindustria la vertenza per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Il tavolo è unico ma le piattaforme sindacali saranno due, data la mancata adesione della CGIL al nuovo accordo contrattuale del 22 gennaio 2009.

Da un lato FIM-CISL e UILM, aderenti al nuovo accordo contrattuale, propongono un aumento medio retributivo del 6% (Euro 113 al quinto livello) mentre, come elemento perequativo, suggeriscono un incremento di 30 euro al mese. Le suddette sigle sindacali, inoltre, chiedono la creazione di un fondo di solidarietà per il sostegno al reddito dei lavoratori in cassa integrazione ed il decollo dell’organismo bilaterale entro la fine del 2009.

Dall’altro lato, invece, la FIOM propone incrementi retributivi distribuiti su 5 fasce di reddito (per la quinta l’aumento è di 130 euro) estesi ai metalmeccanici in cassa integrazione. Come elemento perequativo, invece, l’aumento proposto è di 35 euro al mese. La FIOM spinge inoltre per la detassazione di tutti gli aumenti richiesti nonché per il blocco dei licenziamenti con un piano straordinario di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Aperto il tavolo per il rinnovo contrattuale.

Ieri, 20 luglio 2009, al primo incontro per il rinnovo contrattuale, le sigle sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS innanzi alle parti datoriali, hanno presentato tre diverse piattaforme.

Ieri, 20 luglio 2009, al primo incontro per il rinnovo contrattuale, le sigle sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS innanzi alle parti datoriali, hanno presentato tre diverse piattaforme.

La sintesi delle diverse posizioni non dovrebbe risultare difficile sulla parte normativa dell’accordo, mentre le parti sembrerebbero più distanti sulla parte economica del contratto. Intanto, le nuove regole sul rinnovo contrattuale, producono i primi effetti, in quanto l’avvio della vertenza per il rinnovo, ha avuto inizio con 6 mesi di anticipo sulla scadenza del precedente contratto.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Pronta la piattaforma FIOM.

È stata approvata ieri, 30 giugno 2009, dall’assemblea FIOM-CGIL la piattaforma per il biennio 2010-2011. La piattaforma, che nei prossimi giorni sarà inviata a Federmeccanica, contiene la richiesta al Governo di detassare gli aumenti del contratto nazionale, così come previsto dalla Legge n. 2/2009 per gli incrementi di produttività del contratto aziendale.

È stata approvata ieri, 30 giugno 2009, dall’assemblea FIOM-CGIL la piattaforma per il biennio 2010-2011. La piattaforma, che nei prossimi giorni sarà inviata a Federmeccanica, contiene la richiesta al Governo di detassare gli aumenti del contratto nazionale, così come previsto dalla Legge n. 2/2009 per gli incrementi di produttività del contratto aziendale.
Insieme ai 130 euro di aumento medio che riguardano le fasce centrali (terza, quarta e quinta), per i lavoratori delle aziende in cui non esiste la contrattazione di secondo livello, a titolo di “elemento perequativo” la FIOM propone un incremento mensile di Euro 35 (Euro 455 annui) anch’esso sottoposto a tassazione agevolata.

Tra gli altri elementi, troviamo l’aggiornamento del c.d. “valore punto” per calcolare gli incrementi dei rinnovi, un aumento dell’indennità quadri del 6,9%. Inoltre per il biennio 2010-2011, la FIOM ha proposto il blocco dei licenziamenti per tutte le tipologie di lavoro, con l’impegno delle parti a prevedere il ricorso all’insieme degli ammortizzatori sociali in alternativa al licenziamento, attraverso un piano straordinario di formazione professionale.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Pronta la piattaforma FILCEM-CGIL.

L’assemblea della FILCEM-CGIL ha approvato ieri, 30 giugno 2009, la piattaforma per il triennio 2009-2012 con una richiesta di aumento di Euro 190 e la proposta di realizzare il contratto unico per il comparto integrato energetico – idrico, insieme all’istituzione dei consigli di sorveglianza di stampo tedesco per innovare le relazioni industriali.

L’assemblea della FILCEM-CGIL ha approvato ieri, 30 giugno 2009, la piattaforma per il triennio 2009-2012 con una richiesta di aumento di Euro 190 e la proposta di realizzare il contratto unico per il comparto integrato energetico – idrico, insieme all’istituzione dei consigli di sorveglianza di stampo tedesco per innovare le relazioni industriali.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Apprendistato e indennità di disoccupazione.

L’INPS, con messaggio n. 17114/09, ha affermato che, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato di lavoratori apprendisti, gli stessi possono usufruire della disoccupazione – lettere a) e b) del comma 1, dell’art. 19 della Legge n. 2/09 – e il periodo trascorso nel rapporto di apprendistato vale ai fini dell’anzianità assicurativa.

L’INPS, con messaggio n. 17114/09, ha affermato che, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato di lavoratori apprendisti, gli stessi possono usufruire della disoccupazione – lettere a) e b) del comma 1, dell’art. 19 della Legge n. 2/09 – e il periodo trascorso nel rapporto di apprendistato vale ai fini dell’anzianità assicurativa.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Incentivi INPS per tutti i lavoratori interinali.

Il presidente di Alleanza Lavoro, Antonio Lombardi, ricorda in una nota che, secondo quanto previsto dalla convenzione siglata in data 29 luglio 2009 da INPS ed enti bilaterali, l’assegno di 1300 euro una tantum e il voucher formativo di 700 euro spetta a tutti i lavoratori somministrati (e non solo ad alcuni) che abbiano effettuato almeno 78 giorni di missione lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2008 e che siano disoccupati da almeno 45 giorni.

Il presidente di Alleanza Lavoro, Antonio Lombardi, ricorda in una nota che, secondo quanto previsto dalla convenzione siglata in data 29 luglio 2009 da INPS ed enti bilaterali, l’assegno di 1300 euro una tantum e il voucher formativo di 700 euro spetta a tutti i lavoratori somministrati (e non solo ad alcuni) che abbiano effettuato almeno 78 giorni di missione lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2008 e che siano disoccupati da almeno 45 giorni.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Sussidio per i lavoratori somministrati.

L’INPS, con messaggio n. 16975 del 29 luglio 2009, dispone un sussidio di disoccupazione a favore dei lavoratori somministrati.

L’INPS, con messaggio n. 16975 del 29 luglio 2009, dispone un sussidio di disoccupazione a favore dei lavoratori somministrati. Tale sussidio pari ad 1.300 euro, sarà emesso “una tantum” a favore dei lavoratori somministrati per i periodi di disoccupazione a condizione che i prestatori destinatari della misura abbiano maturato un’anzianità lavorativa minima di 78 giornate in somministrazione dal 1° gennaio 2008 e che alla data di presentazione della domanda siano disoccupati da almeno 45 giorni, senza percepire altri ammortizzatori sociali.

La domanda di ammissione al trattamento di sostegno al reddito dovrà essere presentata, direttamente dal lavoratore, alle agenzie del lavoro.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Premio di risultato al lordo nel 770.

L’INPS, con circolare n. 95/2009, fa presente che la versione semplificata del modello 770 deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio 2009, sia i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2008 sia i dati contributivi.

L’INPS, con circolare n. 95/2009, fa presente che la versione semplificata del modello 770 deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio 2009, sia i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2008 sia i dati contributivi.

Tra questi ultimi vi è anche lo sgravio sui premi di risultato che ha sostituito la decontribuzione. In merito l’INPS ricorda che deve essere indicato l’intero premio o erogazione, compresa la parte soggetta a quel particolare sgravio che corrisponde ad un massimo di 25 punti a favore del datore di lavoro e all’intera quota contributiva a favore del lavoratore.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

L’INPS pubblica i modelli per chiedere l’Integrazione Salariale.

L’INPS, con il messaggio n. 016594 del 22 luglio, ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli per la richiesta dell’integrazione salariale.

L’INPS, con il messaggio n. 016594 del 22 luglio, ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli per la richiesta dell’integrazione salariale, in tutte le sue forme. In particolare si tratta di: mod. Ig15/Deroga – Cod. Sr100 per le domande di integrazione salariale in deroga; mod. Ig15/Str – Cod. Sr40 per la domanda di integrazione salariale straordinaria; mod. Did – Cod. Sr05 per la dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore; mod. Ds21 – Cod. Sr05 per la domanda di disoccupazione.
Contestualmente viene data notizia dell’abolizione del modello Ig15/Str./Crisi – Cod. Sr47.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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