Osservatorio

Agenzia delle Entrate: chiarimenti su regime impatriati e riassunzione

28 Marzo 2022

Con la risposta ad interpello n. 85/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il dipendente – assunto con contratto di diritto locale presso la consociata estera a cui era stato inizialmente distaccato e rientrato in Italia per essere assunto dall’azienda che originariamente l’aveva distaccato – può beneficiare del regime agevolato impatriati.

I fatti oggetto dell’istanza di interpello

L’istante, cittadino italiano residente all’estero, chiedeva all’Agenzia delle Entrate se avrebbe potuto beneficiare del regime fiscale speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 al rientro in Italia, a seguito di assunzione a tempo indeterminato da parte di una società italiana presso cui era in forza prima dell’espatrio.

In particolare, l’istante dichiarava che:

  • era stato assunto presso la Società italiana ALFA nel 1998 e che era stato dalla stessa distaccato all’estero presso la Società BETA (società del gruppo) dal 2016 al 2017;
  • era stato assunto dalla Società BETA a tempo indeterminato nel 2017 con contratto di diritto estero ed assegnato alle funzioni di Managing Director;
  • era iscritto, a decorrere dal 2015, all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero);
  • aveva ricevuto proposta di assunzione a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente, dalla Società italiana ALFA con decorrenza dal 1° gennaio 2022, senza riconoscimento di alcuna anzianità convenzionale e con la pattuizione di un periodo di prova;
  • il ruolo dirigenziale proposto dalla Società ALFA non si poneva in continuità con il ruolo ricoperto né durante il distacco né prima dell’espatrio.

L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto chiarito con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, osserva che il beneficio “lavoratori impatriati” non spetta ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, precisa l’Ente, “nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in esser in Italia prima del distacco – quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario – lo stesso (ndr il lavoratore) potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia”.

Al riguardo, l’autorità fiscale precisa che l’agevolazionenon è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio”.

L’Agenzia chiarisce, infatti, che esistono dei precisi indici che dimostrano la continuità sostanziale del nuovo rapporto di lavoro rispetto a quello espletato prima del distacco, ovverosia:

  • il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo contratto;
  • il riconoscimento dell’anzianità contrattuale;
  • l’assenza del periodo di prova;
  • clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo contratto;
  • clausole in cui si prevede che, alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.

In considerazione di tutto quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’Istante possa beneficiare del regime fiscale agevolato in argomento. Ciò in quanto il rapporto di lavoro proposto dalla Società ALFA risulta essere un nuovo rapporto di lavoro, non in continuità con il precedente non sussistendo alcun indicatore sopra citato. Non da ultimo, l’Agenzia precisa che l’autonomia dei rapporti contrattuali all’interno di un gruppo societario non è ostativa alla fruizione del beneficio fiscale.

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