Osservatorio

Riscatto di laurea pagato come incentivo all’esodo: il parere dell’Agenzia delle Entrate

24 Novembre 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 490 del 21 ottobre 2020, è intervenuta in merito al trattamento fiscale applicato alla contribuzione previdenziale versata dal datore di lavoro all’INPS per il riscatto agevolato della laurea di alcuni lavoratori coinvolti in un accordo sindacale di incentivazione all’esodo.

Il pagamento del riscatto di laurea

I fatti riguardano l’interpello proposto all’amministrazione finanziaria da un’azienda interessata – nell’ambito di un piano di riduzione generalizzata del personale – a coinvolgere alcuni propri dipendenti a fine carriera in un accordo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro che preveda una particolare forma di accompagnamento alla pensione.

Nell’ambito dell’offerta economica riconosciuta per “l’uscita”, l’azienda concederebbe, infatti, ai lavoratori di percepire, entro il limite massimo equivalente a 12 mensilità della retribuzione annua lorda di riferimento di ciascuno, una somma da destinare al pagamento dei contributi previdenziali necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea, volto all’anticipazione del conseguimento del diritto a pensione.

Propedeuticamente, il datore di lavoro siglerebbe uno specifico accordo con l’INPS al fine di accentrare presso di sé il versamento della contribuzione previdenziale utile al pagamento dell’onere di riscatto. Pertanto, i lavoratori che dovessero decidere di destinare una quota dell’incentivo all’esodo a tale iniziativa, ne farebbero esplicita richiesta alla società. Questa, a sua volta, accantonerebbe contestualmente l’importo da destinare al pagamento accentrato dei contributi previdenziali comunicati dall’INPS. 

La deduzione fiscale dell’onere di riscatto

Inoltre, la società, in qualità di sostituto d’imposta, provvederebbe a rielaborare il conguaglio fiscale di fine rapporto dei dipendenti coinvolti riconoscendo in via automatica la deduzione dell’onere per la contribuzione volontaria, da far valere a riduzione del reddito di lavoro dipendente prodotto in corso d’anno e assoggettato a tassazione ordinaria.

A dire del datore di lavoro, infatti, “dalla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione separata sembrerebbero, interpretando letteralmente la norma contenuta nell’articolo 19, comma 2 del TUIR, non rientrare i contributi «versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza», bensì solo i «contributi obbligatori dovuti per legge»”.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

In merito all’operazione prospettata dal datore di lavoro, l’autorità fiscale ha precisato, in prima istanza, come i contributi previdenziali versati all’INPS per conto del dipendente si considerano reddito da assoggettare a tassazione separata. Ciò in quanto costituiscono una forma di incentivo all’esodo al pari del resto dell’indennità prevista per la cessazione del rapporto di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, osservato come l’incentivo all’esodo si sostanzi, in via generale, “in un’offerta, da parte del datore di lavoro, di somme aggiuntive rispetto a quelle dovute al dipendente per legge e/o contratto, che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro”. Nella fattispecie in esame, dunque, l’incentivo all’esodo, comprensivo della quota destinata a riscattare i periodi d’istruzione universitaria, “dovrà essere assoggettato a tassazione separata con l’aliquota applicata al Trattamento di Fine Rapporto”.

Circa l’operazione di conguaglio fiscale di fine rapporto menzionata dalla società, l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato come “la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi volontari alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza può essere riconosciuta anche dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h) del TUIR, in applicazione del quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, «le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste»”.

L’autorità fiscale ha esposto, infatti, come la finalità perseguita dalla norma sia quella di evitare che “il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza, avendo effettuato trattenute per gli stessi”.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento ai fini IRES della somma destinata al pagamento dei contributi previdenziali del riscatto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che questa costituisce “una controprestazione per agevolare la risoluzione consensuale del rapporto ed abbia (ndr ha), quindi, una specifica connessione con il rapporto di lavoro, con conseguente deducibilità come componente negativo del reddito di impresa”.

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