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Agevolazione donne svantaggiate: le indicazioni operative dell’INPS

20 Luglio 2023

L’INPS, con la circolare n. 58/2023, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo in caso di assunzione di donne, di cui all’articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023.

Normativa di riferimento

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) all’articolo 1, comma 16, ha riconosciuto un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di Euro 6.000,00 in favore delle assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha confermato l’esonero anche per le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, e per le trasformazioni a tempo indeterminato, di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Il limite massimo di importo è stato innalzato ad Euro 8.000,00 annui.

Gli esoneri suddetti spettano in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, ovverosia riconducibili alle seguenti categorie:

  1. donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con riferimento a tale categoria, è necessario che la lavoratrice sia residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia, approvata dalla Commissione europea con la decisione e successivamente modificata con la decisione del 18 marzo 2022;
  3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Da ciò consegue che, i fini del riconoscimento dei benefici in trattazione è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno cinquanta anni di età oppure il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”.

L’incentivo in oggetto spetta anche in caso di rapporti di lavoro a scopo di somministrazione al contrario, invece, non spettano per i rapporti di lavoro intermittente. Così come sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce infine che, gli incentivi hanno durata:

  • fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione in tempo indeterminato.

Su questo secondo punto, occorre specificare che in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato allora i benefici sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato i benefici saranno riconosciuti per complessivi 18 mesi ma a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale è previsto che i massimali delle agevolazioni debbano essere proporzionalmente ridotti.

È opportuno precisare, poi, che è concessa la possibilità di sospendere il periodo di fruizione degli incentivi solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo così il differimento temporale del periodo di godimento.

Il diritto alla fruizione degli incentivi in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni generali:

 –    rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  2. assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

–    applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione così come disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

L’applicazione degli esoneri contributivi non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  2. l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto.
  3. presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
  4. con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (art. 31, comma 1, lettera d).

Per concludere, segnaliamo che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie comporta la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.


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