Osservatorio

Proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori genitori

19 Dicembre 2023

In arrivo la proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori con figli minori di 14 anni e, altresì, per i lavoratori cosiddetti “fragili”: difatti, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 145/2023 che introduce la proroga al 31 marzo 2024 delle disposizioni concernenti il diritto al lavoro agile per i genitori di figli di età inferiore ai 14 anni.

Normativa di riferimento

Come noto, il lavoro agile è stato introdotto dalla Legge n. 81/2017 e viene definito dall’ art. 18 come “una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli precisi di orario o di luogo”. Difatti, la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

La disciplina ordinaria del lavoro agile prevede che il lavoratore possa lavorare in modalità agile a condizione che entrambe le parti acconsentano mediante accordo scritto.

Detta legge, tuttavia, non sancisce alcun obbligo in capo al datore di lavoro a dover garantire al lavoratore dipendente la possibilità di svolgere il proprio lavoro da remoto. In proposito, è per prima intervenuta la Legge n. 197/2022 (anche detta “Legge di Bilancio 2023”) e successive modifiche, la quale ha previsto che, per i c.d. “lavoratori fragili”, il datore di lavoro deve assicurare, fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile senza la necessità di sottoscrivere il relativo accordo a condizione, tuttavia, che tale modalità di prestazione lavorativa sia compatibile con la prestazione svolta.

La regolamentazione emergenziale

I lavoratori “fragili” sono definiti tali sulla base della valutazione dei medici competenti, in quanto considerati come più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Lo stesso diritto è stato poi esteso anche ai lavoratori c.d. “super fragili”, definiti tali se rientranti nelle caratteristiche descritte dal Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2022, e – altresì – ai lavoratori con figli minori di 14 anni.

Con particolare riferimento ai lavoratori “super fragili”, occorre precisare che i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare loro lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche mediante l’adibizione a mansioni diverse tra quelle della medesima categoria o area di inquadramento senza che ciò comporti alcuna modifica alla retribuzione spettante.

In conclusione, il diritto al lavoro agile – seppur in forza di disposizioni di legge diverse – riguarda le seguenti categorie:

  • i lavoratori fragili, i quali dovranno procurarsi una certificazione medica che attesti la condizione di fragilità;
  • i lavoratori che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori “super fragili” (ex D.M. 4 febbraio 2022).

La proroga da ultimo intervenuta

Per quanto attiene alla proroga in discussione, nonostante l’emendamento faccia esplicita menzione ai soli lavoratori con figli minori di 14 anni, l’effetto della proroga del termine, per come è formulata, dovrebbe riguardare anche i lavoratori con fragilità certificata dal medico competente (c.d. “fragili”). In proposito, difatti la disposizione oggetto della proroga (ossia l’art. 90, c. 1, del Decreto-legge n. 34/2020) fa riferimento a entrambe le categorie. 

Restano invece invariate le condizioni alle quali detto diritto è subordinato:

  • per i genitori di under 14 il diritto è escluso se l’altro genitore è beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavora;
  • per entrambe le categorie la prestazione lavorativa da remoto deve essere compatibile con le caratteristiche dell’attività svolta, che può essere estesa sino a ricomprendere i limiti e le modalità stabilite da regolamenti e accordi aziendali.

Infine, si precisa che – alla data in cui scriviamo – restano esclusi dal campo di applicazione della proroga i lavoratori “super fragili”. Per questa categoria di persone, infatti, non è stato approvato l’emendamento che prevedeva la proroga del diritto al lavoro agile sino al 30 giugno 2024.

Tuttavia, resta ferma la possibilità che anche per questa categoria di lavoratori possa arrivare la proroga, per i quali, si ricorda è prevista una tutela rafforzata (rispetto ai genitori e ai “fragili”): possono chiedere e ottenere di lavorare in modalità agile anche attraverso l’adibizione ad altre mansioni comprese nella medesima categoria o area di inquadramento, senza riduzione della retribuzione. Diversamente, per le altre categorie, il diritto è condizionato alla compatibilità della prestazione lavorativa con il lavoro da remoto. In ogni caso, è dovuta la comunicazione obbligatoria di lavoro agile sul portale ministeriale Cliclavoro nei termini ordinari – ossia entro cinque giorni dalla decorrenza del lavoro agile stesso.

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