Osservatorio

Veicoli aziendali e fringe benefit: le prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

21 Settembre 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46 del 14 agosto 2020, si è espressa in merito alla valorizzazione del fringe benefit ai fini fiscali e contributivi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Normativa di riferimento

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate segue la modifica dell’art. 51, comma 4, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR) ad opera della legge n. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020) in vigore dal 1° gennaio di quest’anno. Tale modifica ha previsto, con decorrenza dal 1° luglio 2020, una revisione della quantificazione del fringe benefit imponibile in base alle emissioni di CO2 per chilometro, avvantaggiando le vetture meno inquinanti ai danni di quelle che producono più anidride carbonica.

Nel dettaglio, la nuova scrittura della norma prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km di CO2, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si debba assumere come base imponibile – fiscale e, per effetto dell’armonizzazione, anche contributiva – il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente da parte del datore di lavoro a fronte della concessione del benefit.

La menzionata percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; qualora tali valori siano invece superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021; per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, infine, la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.

Restano esclusi i contratti già in essere a tale data, per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa, che prevede la determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%.

I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

In merito alle nuove previsioni, l’Agenzia delle Entrate – rispondendo ad un’istanza di interpello posta da un datore di lavoro – ha fornito alcuni chiarimenti di rilievo circa la corretta identificazione della platea di autoveicoli, motocicli e ciclomotori soggetti alla nuova normativa.

In dettaglio, l’istante ha chiesto di sapere:

  • a quale momento debba intendersi riferita la data del 1° luglio 2020. In particolare, ha chiesto se debba essere considerata la data dell’accordo tra datore di lavoro e dipendente con scelta del veicolo da assegnare oppure la data in cui il fornitore riceve l’ordine di acquisto o di noleggio da parte della azienda richiedente e
  • se l’immatricolazione del veicolo debba essere effettuata necessariamente dopo la data di stipula del contratto oppure anche antecedentemente purché dopo il 1° gennaio 2020.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha risposto che la portata della locuzione di “nuova immatricolazione” è da ricondursi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020). Sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, l’amministrazione fiscale non ha ritenuto plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione e il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.

Inoltre, è necessario – affinché la nuova formulazione della lettera a) del comma 4 dell’art. 51 del TUIR possa trovare applicazione – che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. Questo in quanto – a detta dell’Agenzia – la concessione dell’auto in uso promiscuo al lavoratore non è da considerare come atto unilaterale bensì un vero e proprio contratto tra datore di lavoro e dipendente.

Da ultimo, l’amministrazione ha fornito un parere in merito alla disciplina fiscale applicabile nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di detta data. In questo caso, la quantificazione della base imponibile è da ricercarsi nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alla risoluzione n. 74/2017, con cui ha precisato che, laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfettario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili. Ciò, al fine di evitare che l’intero “valore normale” del bene conferito concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Di conseguenza, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato mezzo, scorporando dal suo valore normale l’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro.

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