Con la Risposta all’interpello n. 188 del 10 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha recepito le novità introdotte dal Decreto-Legge n. 84/2025, che modifica la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), intervenendo sul trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti in occasione delle trasferte.
La novità normativa restringe l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato, superando l’impostazione originaria che ne imponeva l’applicazione anche alle spese effettuate all’estero.

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dalla Legge di Bilancio 2025 si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio nazionale;
- per le trasferte all’estero, ai fini della non imponibilità del rimborso, non è richiesto l’utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.
In coerenza con il quadro normativo vigente, la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di trasferte all’estero, l’assenza di tracciabilità dei pagamenti effettuati dai lavoratori – inclusi quelli in contanti – non pregiudica l’esenzione fiscale del rimborso spese, che resta escluso dal reddito da lavoro dipendente e, dunque, non è soggetto a tassazione.