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Tassazione dei telelavoratori transfrontalieri a livello mondiale: il parere del Comitato economico e sociale europeo 

21 Maggio 2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE, serie C, il 23 aprile 2024, il parere del Comitato economico e sociale europeo (Cese), C/2024/2479 analizza l’attuale quadro lavorativo europeo e mondiale, plasmato rispetto al passato da globalizzazione, digitalizzazione e pandemia, e le criticità legate agli aspetti fiscali che lo caratterizzano, in lenta progressione in confronto al mondo lavorativo in evoluzione.   

Il nuovo quadro lavorativo 

Il Cese introduce il parere in tema di «tassazione dei telelavoratori transfrontalieri a livello mondiale e impatto sull’UE» fornendo un quadro generale dell’attuale mondo lavorativo, i cui primi mutamenti sono riconducibili ai fenomeni di globalizzazione e allo sviluppo di strumenti e nuove tecnologie digitali che da decenni interessano le aziende. Negli ultimi anni le stesse aziende e i propri lavoratori hanno contribuito anche inconsapevolmente all’accelerazione del processo di digitalizzazione, dovendo ricorrere durante la pandemia da Covid-19 all’utilizzo delle “nuove tecnologie” che garantissero loro lo svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana – per necessità effettuata a distanza – senza che questo avesse ripercussioni sul lavoro svolto.   

Il risultato involontariamente raggiunto è stata la consapevolezza di poter svolgere lo stesso identico lavoro anche senza dover fisicamente essere presenti, oltre al riconoscimento dell’efficacia della nuova modalità di lavoro a distanza, non solo da parte delle aziende che ne beneficiano oggi in termini di riduzione dei costi legati agli spazi prima in uso ai dipendenti, bensì soprattutto dai lavoratori in quanto il lavoro a distanza ha migliorato la qualità della vita accrescendo l’equilibrio tra vita privata e lavoro. E se da sempre il benessere dei lavoratori si traduce in un vantaggio delle aziende in termini di produttività, in questo caso si ritiene che il lavoro a distanza favorisca anche un incremento della sostenibilità aziendale mediante un abbattimento dell’impatto ambientale generato dai pendolari, favorendo quelli che sono gli obiettivi prefissati dall’UE in materia. 

Se da un lato quanto appena detto ha portato ad un mutamento nello svolgimento dell’attività lavorativa con possibili risvolti positivi, dall’altro, quando a svolgere la prestazione da remoto sono lavoratori impiegati in uno Stato estero diverso dal proprio Paese di provenienza, emergono diverse criticità legate ad una pluralità di fattispecie, tra cui (i) agli aspetti previdenziali e  fiscali strettamente connessi al reddito del lavoratore e (ii) l’impatto che lo svolgimento dell’attività lavorativa ha sugli Stati coinvolti. 

L’intervento del Cese, analizzato il presente quadro normativo, afferma la necessità di un aggiornamento delle norme fiscali che rispecchino il nuovo modo in cui le attività lavorative vengono condotte, non trascurando al contempo cosa comporta la scelta del lavoratore di vivere in un determinato territorio in termini di spesa pubblica e gettito fiscale dei Paesi coinvolti. 

L’attuale normativa fiscale 

La regola generale in tema di tassazione fiscale dei redditi da lavoro dipendente enunciata nel modello dell’Ocse attribuisce, nel caso in cui la persona risieda in uno Stato e lavori in un altro, il diritto di tassare il reddito da lavoro dipendente allo Stato in cui l’attività lavorativa viene svolta, fermo restando, ad esempio nei casi dei lavoratori transfrontalieri europei, la presenza di accordi bilaterali derivanti da tale modello, sottoscritti dai Paesi interessati volti ad evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali. 

Tuttavia, sostiene il Cese, la presenza sempre maggiore di lavoratori che prestano attività lavorativa da remoto nel proprio Stato di residenza, differente da quello dove si trova il datore di lavoro, comporterà la necessità di rivedere gli accordi sia bilaterali che multilaterali. 

A tal proposito, il documento in esame riporta il recente accordo tra Svizzera e Francia, aggiornato in tema di tassazione del reddito dei telelavoratori transfrontalieri. L’accordo in essere tra i due Stati prevede che i lavoratori frontalieri residenti in Francia che lavorano nel cantone di Ginevra siano soggetti a tassazione nel cantone svizzero mediante ritenuta alla fonte sulla retribuzione percepita. In base al nuovo accordo qualora le ore di telelavoro transfrontaliero siano inferiori al 40% dell’orario totale di lavoro, la disciplina fiscale dei tele- lavoratori transfrontalieri rimarrà invariata. L’accordo, dal punto di vista dei paesi coinvolti, prevede un meccanismo di ripartizione del gettito in base al quale il cantone svizzero verserà allo Stato francese una compensazione pari al 3,5% del gettito fiscale considerato. 

Pur ravvisando la necessità di soluzioni specifiche tra i vari Paesi volte a disciplinare il telelavoro transfrontaliero, il Comitato nell’esprimere il proprio parere auspica alla definizione di principi generali, recepibili poi dagli accordi bilaterali, al fine di evitare che soluzioni ad hoc tra i singoli Stati si traducano in un insieme di norme e regole applicative a livello internazionale che porterebbero ad una disomogeneità nei regolamenti. 

La proposta del Comitato economico e sociale europeo 

La proposta avanzata del Cese, volta a semplificare e armonizzare la disciplina fiscale dei telelavoratori transfrontalieri nell’ottica di agevolare la mobilità internazionale e i benefici che ne comporta, vede come possibile soluzione la tassazione del reddito dei telelavoratori nel paese in cui ha sede il datore di lavoro.   

Il Comitato, nell’esporre il proprio parere, analizza anche l’impatto che tale soluzione potrebbe avere sul Paese in cui il lavoratore risiede in termini di aumento della spesa pubblica e mancato incremento del gettito fiscale, suo principale finanziatore. Difatti, la permanenza del lavoratore nel proprio territorio comporterà un maggior utilizzo dei servizi pubblici, sovvenzionati dalla spesa pubblica del proprio Stato, che di contro non verrà finanziata dal prelievo fiscale sul lavoratore, in quanto in capo allo Stato del datore di lavoro. Il Cese ritiene, per ovviare a tale aggravio nei confronti del primo Stato, che i Paesi interessati potrebbero decidere di ripartire il gettito fiscale, determinando tale ripartizione ad esempio in funzione della presenza effettiva dei lavoratori nei Paesi interessati, attraverso i dati forniti dal datore di lavoro all’autorità fiscale del proprio Paese (in funzione di “sportello unico”), meccanismo che agevolerebbe anche l’eventuale problematica della doppia imposizione fiscale. 

In un mondo globalizzato e digitalizzato, si stima che saranno sempre più i telelavoratori transfrontalieri, liberi di scegliere il Paese in cui risiedere e “collegarsi” indipendentemente dal luogo in cui ha sede il datore di lavoro; di fronte a questa prospettiva risulterà più facile applicare la legislazione fiscale del Paese nel quale viene svolta l’attività lavorativa, piuttosto che il Paese in cui vive il lavoratore. 

Il Cese conclude il proprio parere ipotizzando che la realizzazione di tale proposta potrebbe avvenire mediante “l’introduzione nel commentario che accompagna il modello di convenzione dell’Ocse di una o più disposizioni tipo, tra loro alternative che i paesi potranno utilizzare nei negozi bilaterali; ciò faciliterebbe l’adozione di un corpus di norme più omogeneo”. 

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