Osservatorio

Rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria: le principali novità

22 Dicembre 2025

Il 22 novembre 2025 Federmeccanica e Assistal, insieme alle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, hanno sottoscritto l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti, c.d. CCNL “Metalmeccanici – Industria”. L’accordo, che avrà validità normativa fino al 30 giugno 2028, segna un passaggio importante per il settore, poiché introduce una serie di novità che riguardano sia il trattamento economico sia aspetti organizzativi e di tutela individuale. In tale ottica, è utile soffermarsi sulle disposizioni più significative, che entreranno in vigore per la maggior parte dal 1° gennaio 2026.

Aumenti retributivi e clausola IPCA

In primo luogo, il rinnovo ha previsto degli adeguamenti sul piano economico. Infatti, le parti hanno stabilito un incremento complessivo dei minimi retributivi pari a 205,32 euro mensili per il livello medio C3, distribuito in quattro tranches: 27,70 euro già anticipati nella prima rata del 1° giugno 2025, 53,17 euro dal 1° giugno 2026, 59,58 euro dal 1° giugno 2027 e 64,87 euro dal 1° giugno 2028.

Inoltre, nell’ottica di garantire la tutela del potere d’acquisto, le Parti hanno previsto di incontrarsi annualmente, nei primi giorni del mese di giugno di ciascun anno, per definire la quota di TEM relativa alla dinamica dell’IPCA. Qualora l’importo relativo all’adeguamento IPCA risultasse superiore agli incrementi retributivi previsti dall’Accordo per l’anno di riferimento, i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.

Un ulteriore profilo regolato dall’Accordo riguarda l’assorbibilità degli incrementi retributivi: essi possono infatti essere «assorbiti» dai superminimi riconosciuti successivamente al 1° gennaio 2017, o dagli aumenti collettivi eventualmente concordati in sede aziendale dopo la medesima data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.

Welfare e benefit

Un’altra novità di rilievo riguarda il welfare contrattuale, Infatti, con l’accordo, le parti hanno inteso rafforzare questo istituto, prevedendo un incremento del valore dei flexible benefit a 250 euro annui, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Contratti a termine e somministrazione

Una previsione di primaria importanza riguarda invece la disciplina che regola l’utilizzo dei contratti a termine. Le parti hanno concordato di introdurre delle causali, soggettive e oggettive, per legittimare il ricorso ai contratti a termine di durata complessiva superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi. Tuttavia, dal 2027, l’utilizzo di tali causali sarà subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di almeno il 20%dei contratti a termine cessati nell’anno civile precedente.

Inoltre, per quanto riguarda la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) è stato riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2026, il diritto all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice per i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione in missione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi. Tuttavia, le parti hanno precisato che ai fini del computo non verranno presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025.

Tutela in caso di malattie oncologiche e invalidanti gravi  

Il rinnovo interviene anche sul piano delle tutele individuali. In particolare, ad integrazione di quanto previsto dalla L. 106/2025, vengono riconosciuti ulteriori diritti ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche – anche rare – che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Su prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, tali lavoratori avranno diritto a dieci ore annue di permesso per visite ed esami. È inoltre prevista la possibilità di usufruire di un congedo non retribuito fino a ventiquattro mesi, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Infine, ove la natura della prestazione lo consenta, viene garantito l’accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, quale strumento di conciliazione tra esigenze di cura e continuità occupazionale.

Per quanto riguarda i lavoratori con disabilità certificata che abbiano superato il periodo di comporto, le parti hanno previsto dei periodi aggiuntivi di conservazione del posto, con integrazione retributiva fino all’80%. Nello specifico, tali lavoratori potranno beneficiare di: ulteriori 30 giorni di conservazione del posto se sono in possesso di un’anzianità di servizio fino a 3 anni; ulteriori 45 giorni di conservazione del posto se sono in possesso di un’anzianità di servizio compresa tra i 3 e i 6 anni; ulteriori 60 giorni di conservazione del posto se sono in possesso di un’anzianità di servizio superiore a 6 anni.

Formazione

Da ultimo, con l’accordo le parti hanno inteso rafforzare il diritto alla formazione individuale dei lavoratori. A tal fine, per agevolare l’organizzazione, la pianificazione e la registrazione della formazione è operativo il portale MetApprendo per il quale, a decorrere dal 2026, le aziende dovranno contribuire economicamente con un versamento annuale di 1,50 euro per dipendente da effettuarsi entro il mese di aprile.

Scopri le soluzioni HR
pensate per te