Osservatorio

Riforma IRPEF: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

26 Febbraio 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2024, ha fornito chiarimenti sull’attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ossia il decreto attuativo del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”) e altre misure in tema di imposte sui redditi.  

La riforma degli scaglioni 

Il Decreto legislativo in esame contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale». 

L’art. 1, comma 1, del decreto introduce rilevanti novità in materia di IRPEF e, limitatamente al periodo d’imposta 2024, dispone l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda. 

Rispetto alla disciplina recata dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), è dunque prevista una riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote; in particolare, per l’anno 2024, l’imposta lorda è calcolata applicando le aliquote che seguono: 

  • 23% per fino a 28.000 euro; 
  • 35% per da 28.000 euro a 50.000 euro; 
  • 43% da 50.000 euro. 

Detrazioni fiscali e trattamento integrativo 

Inoltre, per l’anno 2024, è stata innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a) del TUIR, per i titolari di redditi da lavoro dipendente con esclusione delle pensioni e/o assegni ad esse equiparabili – di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR – e di alcuni redditi assimilati se di valore complessivo non superiore a 15.000 euro. 

Da tale disposizione, dettata dal comma 2 del medesimo art. 1, consegue pertanto l’aumento fino a 8.500 euro dell’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. “no tax area”) riguardante i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati. 

In proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che la modifica riguarda solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, e pertanto resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni disciplinate nel medesimo articolo. 

L’articolo 1, comma 3, del Decreto modifica, per l’anno d’imposta 2024, il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo (ex art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 3/2020). In particolare, è previsto che, per i contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento è concesso a condizione che l’imposta lorda sia di importo superiore all’eventuale detrazione spettante diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.  

Introdotte anche importanti novità per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000, rispetto ai quali, in particolare, l’art. 2 del Decreto prevede la riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024. 

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