Osservatorio

Rendita vitalizia: le indicazioni INPS dopo la pronuncia della Cassazione

22 Dicembre 2025

Con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ai criteri di decorrenza dei termini di prescrizione per le richieste di costituzione della rendita vitalizia, ai sensi dall’art. 13, commi primo e quinto, della Legge n. 1338/1962, rivedendo il precedente orientamento in materia.

A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, con la pubblicazione della circolare n. 141 del 12 novembre 2025, l’INPS ha fornito i propri chiarimenti circa il contenuto della sentenza, sostituendo integralmente quanto contenuto nella circolare n. 48 del 24 febbraio 2025. Quest’ultima, si ricorda, era stata emanata subito dopo l’entrata in vigore della Legge 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) che aveva introdotto, tramite l’art. 30, il settimo comma dell’art. 13, riconoscendo al lavoratore il diritto di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico.

L’istituto della rendita vitalizia

La contribuzione ai fini pensionistici maturata durante il rapporto di lavoro ma non versata dal datore di lavoro per omissione contributiva viene riconosciuta dall’INPS in via generale su denuncia del lavoratore, in applicazione del principio di “automaticità delle prestazioni”, indipendentemente dall’effettivo recupero nei confronti del datore di lavoro delle somme dovute, purché i contributi non siano caduti in prescrizione.

Il lavoratore ai fini dell’accredito da parte dell’Istituto previdenziale è tenuto a presentare apposita domanda che attesti l’esistenza del rapporto di lavoro, il periodo dell’omessa contribuzione e le retribuzioni percepite.

Decorso il termine prescrizionale per la denuncia dell’omissione contributiva, non vi è più possibilità per il lavoratore di vedersi riconosciuti i contributi spettanti se non attraverso il ricorso alla rendita vitalizia.

La costituzione della rendita vitalizia, ai sensi art. 13 della Legge 1338/1962, permette ai lavoratori, nei casi di omissione del versamento dei contributi da parte del proprio datore di lavoro, non derivabile da responsabilità del lavoratore stesso, di riscattare i periodi di mancato versamento purché questi siano caduti in prescrizione.

Pertanto, una volta costituita, la rendita vitalizia consentirà di reintegrare i contributi omessi mediante il versamento all’INPS di una somma utile a garantire una prestazione pensionistica equivalente a quella che sarebbe spettata al lavoratore se i contributi fossero stati regolarmente versati. L’onere per tale riscatto viene determinato in base alla cosiddetta “riserva matematica”, calcolata secondo le tariffe stabilite con decreto del Ministro del lavoro sentito il Consiglio di amministrazione dell’INPS. Anche in questo caso sarà necessario attestare il periodo lavorato non coperto dai contributi e le relative retribuzioni.

La costituzione della rendita vitalizia potrà avvenire su richiesta del datore di lavoro responsabile dell’omissione contributiva o del lavoratore. Quest’ultimo, una volta presentato e ottenuto il riscatto, potrà chiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116 c.c, fermo restando il termini prescrizionali per l’esercizio del primo e quinto comma dell’art. 13, di seguito analizzati.

Le indicazioni della circolare INPS

La circolare INPS n. 141 del 12 novembre 2025 illustra il sistema di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, delineato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 22802 in considerazione delle disposizioni contenute nell’art. 13 della Legge 1338/1962, come di seguito riportato:

  • alla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la richiesta di costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (primo comma dell’art. 13);
  • decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciuta dalla legge di richiedere personalmente la rendita vitalizia con diritto al risarcimento del danno subito, entro un ulteriore termine decennale (quinto comma dell’art. 13);
  • trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia interamente a proprio carico, ai sensi del settimo comma dell’art. 13, introdotto dall’art. 30 della Legge 203/2024.

Così facendo la Corte di Cassazione, partendo dal momento in cui il diritto a ottenere la costituzione della rendita vitalizia comincia a decorrere ovvero dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi, ha definito un meccanismo in sequenza per cui, prescritta la possibilità di costituzione della rendita da parte del datore di lavoro decorre la facoltà per il lavoratore, con diritto a richiedere il risarcimento del danno subito. Prescritto tale riconoscimento resta in capo al lavoratore la possibilità di procedere con la richiesta di costituzione della rendita con oneri interamene a proprio carico. Nel silenzio delle Sezioni Unite tale ultima facoltà è considerata imprescrittibile.

Pertanto, una volta prescritti i) sia il termine per la costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro ii) sia il diritto del lavoratore di sostituirsi a quest’ultimo, il lavoratore può avvalersi del settimo comma dell’art. 13 della Legge n. 1338/1962. Tale facoltà è esclusiva, non sostitutiva del datore di lavoro, e comporta l’onere interamente a carico del lavoratore, senza alcun limite temporale.

Le indicazioni operative per le strutture INPS

Alla luce di quanto fino ad ora riportato, in sede di esame delle domande di costituzione della rendita vitalizia le Strutture territoriali dovranno verificare la data di prescrizione dei contributi obbligatori non versati dal datore di lavoro, tenendo conto delle norme che nel tempo hanno introdotto proroghe, sospensioni o interruzioni dei termini prescrizionali.

Per le istanze di costituzione della rendita vitalizia presentate dal datore di lavoro, la domanda risulterà accoglibile solo se tra la prescrizione dei contributi e la presentazione dell’istanza non siano trascorsi più di dieci anni, in caso contrario, dovrà essere respinta.

Per le richieste presentante in via sostitutiva dal lavoratore, l’INPS verificherà se alla data dell’istanza il diritto del datore di lavoro alla presentazione della richiesta della rendita vitalizia sia effettivamente prescritto o meno. Nel caso in cui non sia stato ancora raggiunto il termine prescrizionale l’istanza presentata dal lavoratore potrà essere accolta solamente dinanzi ad una comprovata impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro. Al contrario, qualora la possibilità di richiesta da parte del datore di lavoro sia prescritta, l’istanza presentata dal lavoratore sarà riconducibile al quinto comma dell’art. 13 senza ulteriore onere probatorio per lo stesso.

Stante quanto precede, durante il primo termine prescrizionale di cui al primo comma dell’art. 13, il lavoratore potrà sostituirsi al datore di lavoro versando la riserva matematica dovuta a patto che provi l’impossibilità di ottenere da quest’ultimo la costituzione della rendita vitalizia. In questo caso sarà necessario – salvo non sia già agli atti una testimonianza del datore di lavoro – integrare l’istanza con un confronto preventivo documentato attraverso: i) l’intimazione circostanziata e motivata al datore di lavoro di costituire la rendita vitalizia e l’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva e ii) la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. In mancanza di quest’ultima la struttura INPS territorialmente competente dovrà comunicare ufficialmente al datore di lavoro l’avvenuta presentazione della domanda ai sensi del quinto comma dell’art. 13, e acquisire la sua posizione formale. Il lavoratore è legittimato a sostituirsi al datore di lavoro solo se quest’ultimo dichiara di non voler provvedere o risulta irreperibile o silente.

Diversamente, nei casi di presentazione della domanda dopo la prescrizione del diritto datoriale, l’impossibilità si presume automaticamente e non è richiesto al lavoratore alcun confronto preventivo né documentazione probatoria. Lo stesso vale per le istanze presentante ai sensi del settimo comma dell’art. 13, che consentono al lavoratore di costituire la rendita a proprio carico senza ulteriori oneri probatori aggiuntivi se non riguardo all’attestazione del periodo lavorato e alle retribuzioni percepite.

Applicazione delle disposizioni contenute nella circolare INPS

In conclusione, l’INPS precisa che le disposizioni della circolare n. 141 si applicano non solo alle domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi presentati dalla data di pubblicazione medesima, bensì anche a tutte le domande e ai ricorsi inoltrati prima della citata data, giacenti e non ancora definiti.

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