Osservatorio

Reddito da lavoro dipendente e rimborso spese per l’acquisto di laptop/tablet e test di ingresso ad istituti scolastici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

21 Giugno 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 294 del 24 maggio 2022, ha fornito chiarimenti circa la possibilità per i datore di lavoro di rimborsare ai dipendenti appartenenti alla categoria dei “transferred employees” le spese sostenute per l’acquisto di laptop/tablet e per i test d’ingresso sostenuti dai propri figli per frequentare in Italia gli istituti scolastici. Particolare attenzione, nella risposta all’interpello, ha assunto la rilevanza di detto rimborso alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi o “TUIR”).

Normativa di riferimento

L’art. 51, comma 1, del TUIR sancisce il c.d. principio di onnicomprensività, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Pertanto, sia gli emolumenti in denaro che i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti in generale, sono considerati redditi imponibili e, pertanto, utili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia, il medesimo articolo 51, ai commi successivi, individua le componenti reddituali che derogano al principio di onnicomprensività e non concorrono a formare la base imponibile del reddito da lavoro dipendente o ne concorrono in parte. Il comma 2 prevede che non concorrono, tra le altre, a formare il reddito di lavoro dipendente:

  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100” (articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR);
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari” (articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR).

In virtù di quanto esposto e di quanto già chiarito dalla stessa autorità fiscale nella risoluzione del 27 maggio 2021, n. 37/E, viene precisato che la normativa conferma la possibilità per il datore di lavoro di erogare servizi di educazione ed istruzione, direttamente o tramite terzi, nonché di corrispondere ai dipendenti somme di denaro da destinare alle finalità indicate, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute a favore dei familiari di cui all’articolo 12 del TUIR.

Condizioni per l’erogazione

Affinché le somme e i valori in questione risultino, in tutto o in parte, detassati, è necessario che l’offerta sia rivolta alla “generalità dei dipendenti” o a “categorie di dipendenti”.

Con la formulazione “categorie di dipendenti” si vuol fare riferimento alla generica disponibilità di opere, servizi o somme verso un gruppo omogeneo di dipendenti, anche qualora alcuni di questi non ne fruiscano di fatto.

L’Agenzia, inoltre, ha tenuto a precisare che l’espressione “categorie di dipendenti” non è diretta a delineare meramente le categorie previste dal codice civile (dirigenti, operai, etc.). La formulazione vuole rifarsi a tutti i dipendenti di un “determinato gruppo”, come, ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, tutti i dipendenti trasferiti all’estero ovvero tutti gli operai del turno di notte.

È stato più volte precisato che la conditio sine qua non per l’esclusione di questi benefit dalla formazione del reddito è che gli stessi non debbano essere destinati al singolo lavoratore e/o riconosciuti ad personam (vedasi circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 15 giugno 2016, n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate).

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorda:

  • la risoluzione del 27 maggio 2021, n. 37/E, dove è stato chiarito che non concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso riconosciuto al dipendente per le spese sostenute (i) per l’acquisto del pc, laptop e tablet quali strumenti necessari, previsti dai regolamenti di istituto, (ii) per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, ovvero (iii) per garantire la frequenza nella cd. “classe virtuale”, e
  • la risoluzione del 17 dicembre 2007, n, 378/E, dove sono stati considerati come raggruppamento omogeneo di dipendenti i soggetti cosiddetti “expatriates” o “assignees”, ovvero dipendenti trasferiti in stati esteri, analogamente i “transferred employees“ possono considerarsi una “categoria di dipendenti”.

Conclusioni In ragione di quanto esposto, secondo l’Agenzia delle Entrate non costituisce reddito di lavoro dipendente il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei “transferred employees“, per l’acquisto di laptot/tablet. E, sempre secondo l’Agenzia, non genera reddito di lavoro dipendente il rimborso dell’eventuale costo d’iscrizione sostenuto per l’effettuazione da parte dei figli del test d’ingresso vincolante per l’iscrizione ad istituti scolastici. Ciò in quanto detto rimborso può rientrare nelle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli.

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