Osservatorio

Premio di risultato: raggiungimento degli obiettivi incrementali e momento di verifica degli stessi (Andrea Di Nino, Sintesi – Ordine dei Consulenti del Lavoro, dicembre 2020)

21 Dicembre 2020

L’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta a interpello n. 550/2020 pubblicata lo scorso 23 novembre, ha fornito il proprio orientamento, nell’ambito del tema più generale della detassazione del premio di risultato, in merito al raggiungimento degli obiettivi incrementali posti dal datore di lavoro come condizione per l’erogazione del premio di risultato detassabile e, più specificamente, del momento di verifica del conseguimento degli stessi.

Circa il particolare regime fiscale agevolato che regola l’erogazione del premio di risultato, l’autorità fiscale dapprima ricorda che tale modalità è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di bilancio 2016), articolo 1, commi da 182 a 189, che ha introdotto a regime, a partire dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”, ovvero con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 25 marzo 2016.

Al riguardo, la norma ha stabilito, tra l’altro, che i contratti collettivi di II livello o gli accordi sindacali debbano prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individuando alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi. Al termine del periodo previsto dal contratto (cd. “periodo congruo”), ovvero di maturazione del premio, è quindi necessario che risulti verificato “un incremento di uno degli obiettivi indicati, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato”.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come non sia sufficiente che l’obiettivo prefissato dall’accordo aziendale sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti “incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio”: il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal “confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso”, costituisce dunque una caratteristica essenziale dell’agevolazione.

I fatti descritti nell’istanza di interpello hanno visto, in particolare, un datore di lavoro applicare la tassazione ordinaria al premio di risultato erogato ai dipendenti, nonostante, fosse in precedenza stato stipulato un regolare accordo aziendale volto a normare il regime agevolato del bonus e a determinare i necessari criteri di misurazione degli indicatori utili. Nel dettaglio, l’istante – dipendente dell’impresa in questione – ha fatto presente all’Agenzia delle Entrate che il contratto integrativo di II livello è stato stipulato in data 1° ottobre 2019, individuando nella somma dell’utile lordo di due società appartenenti al gruppo il parametro per la misurazione dell’obiettivo di redditività da raggiungere nell’esercizio 2019, al fine dell’erogazione del premio di produttività variabile e all’applicazione del beneficio fiscale previsto nell’anno successivo.

L’Istante ha rappresentato come tale premio, erogato con la busta paga di luglio 2020, abbia subito la tassazione ordinaria nel presupposto che alla data di sottoscrizione del contratto integrativo di secondo livello (1° ottobre 2019) non sussistessero dubbi nel raggiungimento dell’obiettivo di redditività misurabile con il parametro individuato nel contratto, ovvero che l’utile lordo complessivo al 31 dicembre 2019 sarebbe risultato incrementale rispetto a quello registrato nel 2018. In merito, il lavoratore ha ritenuto che le aziende, alla stipula del contratto integrativo, potessero essere a conoscenza esclusivamente dei dati relativi al primo semestre 2019, che evidenziavano un utile lordo ancora molto al di sotto dell’obiettivo annuale posto dall’accordo aziendale. Pertanto, l’Istante ha ritenuto che le due aziende, al momento della stipula dell’accordo, potessero presumere che il dato del 2019 sarebbe stato superiore a quello del 2018 solo in via meramente prospettica. Da ciò discenderebbe, dunque, il diritto alla detassazione delle somme erogate dall’impresa.

Circa i fatti in esame, l’Agenzia delle Entrate ha esposto come la normativa – oltre che la copiosa prassi che ne è derivata nel tempo – abbia previsto come i criteri di misurazione debbano “essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi”. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto e non come necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale.

In generale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime fiscale agevolato risulti applicabile soltanto qualora nell’accordo aziendale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale sia effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, ad esempio perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione risulti suscettibile di variabilità.

Qualora questo non avvenga, ad esempio perché la società – come nel caso di specie – ha desunto l’andamento dei risultati economici grazie ad affidabili indicatori “atti a valutare l’andamento dei risultati economici conseguiti fino a un determinato momento e a ricavarne proiezioni puntate alla scadenza dell’esercizio interessato”, allora l’applicazione dell’agevolazione fiscale sul premio di risultato erogato non risulterà legittima, in quanto mancante del requisito dell’incertezza del conseguimento dell’obiettivo aziendale al momento della stipula dell’accordo.

L’Agenzia delle Entrate conclude sostenendo come dette valutazioni, ancorché connotate da natura predittiva e influenzabili da fattori esterni o interni, siano comunque state attentamente stimate dal sostituto d’imposta, che quindi – agendo correttamente – non ha applicato la tassazione del 10% all’importo del premio di risultato erogato.

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