Osservatorio

Premi di risultato: l’Agenzia delle Entrate ribadisce le condizioni per la detassazione

25 Marzo 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della risoluzione n. 59/E/2024, ha fornito chiarimenti in merito alla possibile applicazione della tassazione agevolata prevista per i premi di risultato ai sensi dell’articolo 1, comma 182, Legge n. 208 del 2015, con particolare riferimento al requisito dell’incremento degli obiettivi aziendali.

L’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208 del 2015 (c.d. “Legge di Bilancio 2016”) prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionali e comunali sui “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”. Tale imposta sostitutiva è pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”) è poi intervenuta modificando tale disposizione e, in particolare, il relativo art. 1, comma 63, che stabilisce che per i premi e le somme erogati nel corso dell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento. In modo analogo, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “Legge di Bilancio 2024”) ha esteso l’applicazione della disposizione per i premi e le somme erogati nel corso del 2024; pertanto, anche per l’anno in corso, a detti importi sarà applicata l’aliquota pari al 5 per cento.

Per quanto concerne i criteri incrementali ai quali devono essere ancorati gli obiettivi aziendali volti all’erogazione dei premi di risultato, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2016 rinvia la definizione alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, difatti la stessa deve prevedere «criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati».

Tali incrementi, dunque, devono essere “misurabili e verificabili” e, pertanto, si rende necessario individuare criteri di misurazione degli stessi incrementi il cui raggiungimento sia oggettivamente verificabile attraverso indicatori numerici (o di altro genere) a tale scopo individuati.

Stante quanto sopra, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che, in un arco temporale definito nell’accordo, si riscontri l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati e, in aggiunta, che tale incremento possa essere verificato e misurato.

A tal riguardo, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che, per poter beneficiare del regime agevolativo, è sufficiente che l’azienda consegua l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione individuati dal contratto, in un periodo congruo predefinito dalle parti.

Contestualmente, la stessa circolare ha chiarito che per “periodo congruo” si intende il periodo di maturazione del premio di risultato, o l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di uno degli obiettivi. La durata del congruo periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere annuale, infrannuale o ultrannuale.

La risoluzione del 19 ottobre 2018, n. 78/E, in seguito, ha precisato che – ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali – non risulta essere sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, difatti è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda sia incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Nel quesito preso in esame dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2024 sono stati chiesti chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle somme erogate a titolo di premio di risultato in considerazione della riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre rispetto all’anno precedente (con conseguente riduzione del relativo costo aziendale). In tale circostanza, tuttavia, il criterio “parametro ferie”, pur essendo stato obiettivamente raggiunto, non è stato esplicitamente indicato nell’accordo integrativo aziendale come condizione per la corresponsione del premio.

L’accordo integrativo subordinava infatti il riconoscimento del premio di risultato non al conseguimento di un risultato incrementale, ma al raggiungimento di dati stabili, costituiti in parte da “obiettivi collettivi aziendali” e in parte da “obiettivi funzionali/individuali”, senza dunque prevedere alcuna verifica relativa al raggiungimento di un incremento degli stessi.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate – con la risposta in trattazione – ha stabilito che in questa circostanza il premio di risultato non possa fruire del regime agevolativo, in quanto:

La norma in esame richiede (…) che sussistano in modo concorrente le seguenti condizioni:

  1. il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l’erogazione del premio;
  2. sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all’anno precedente.

Tali condizioni non sono interamente soddisfatte da tutti gli obiettivi sopra illustrati”.

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