Osservatorio

Opzione al contributivo: periodi da riscattare determinanti per il perfezionamento dei requisiti 

10 Agosto 2023

Con il messaggio n. 2564 del 7 luglio 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’opzione al sistema contributivo esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i cui periodi siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione. 

Nel proprio messaggio, l’ente ripercorre quanto già chiarito con la propria prassi, con particolare riferimento alle indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021, con la quale viene confermato che se la facoltà di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per esercitare l’opzione stessa. 

L’INPS inoltre rammenta che l’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:  

a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);  

b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;  

c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996. 

Le indicazioni operative illustrate dal messaggio n. 2564 del 7 luglio 2023, valgono nei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 (meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996), soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare). 

Il processo amministrativo e le istruzioni procedurali relative all’acquisizione della domanda di riscatto 

Con il messaggio n. 2564 del 7 luglio 2023 l’INPS fornisce le indicazioni operative rivolgendosi in particolare agli addetti alla fase di lavorazione delle domande di riscatto con opzione contributiva e alle istruzioni circa le procedure interne da seguire nella definizione della domanda di riscatto, dirette in primo luogo ad accertare la sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per l’esercizio della facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione e a individuare il sistema di calcolo applicabile.  

Una volta presentata contestualmente domanda di opzione contributiva e riscatto, viene verificata la presenza delle condizioni per l’opzione contributiva, da cui discende la tipologia di riscatto da applicare. 

Pertanto, in assenza di contributi antecedenti il 1996, l’onere del riscatto viene determinato: 

  • con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995; 
  • con il calcolo a percentuale (ordinario o “agevolato” a seconda che non riguardi o riguardi la laurea) per il restante periodo. 

Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo a essere calcolato con il criterio della riserva matematica. 

Modalità di pagamento dei periodi oggetto del riscatto 

La quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 che per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento. 

L’INPS col messaggio n. 2564/2023 fa il l’esempio di un assicurato non iscritto al 31 dicembre 1995 che alla data della domanda ha solo 14 anni di contribuzione (ovviamente dal 1996 in poi) e che presenta domanda di riscatto del corso di laurea pari a 4 anni (48 mesi) collocati anteriormente al 1° gennaio 1996. 

Di questi 48 mesi il contributo minimo deve essere calcolato col criterio della riserva matematica, cioè determinando la quota retributiva annua di pensione che spetterebbe se tutti i 48 mesi venissero riscattati con tale criterio.  

A tale valore si applica il coefficiente corrispondente al sesso, età, anzianità contributiva raggiunta dopo il riscatto (nel caso 18 mesi – Tabella allegata al DM 31 agosto 2007 – dipendenti, e 22 aprile 2008 per gli autonomi).  

Il risultato va diviso per il numero di mesi (48) o per il numero di settimane (208 in caso di dipendenti privati) al fine di ottenere il contributo minimo che va versato entro 90 giorni. 

Dei 48 mesi, 12 mesi sono necessari per permettere di esercitare l’opzione contributiva: di conseguenza, l’equivalente di 12 mesi (comprensivo del contributo minimo conteggiato con la riserva matematica) andrà versato entro 90 giorni in un’unica soluzione e l’equivalente di 36 mesi residui potrà essere rateizzato. 

Infine, una volta fatto il versamento in un’unica soluzione l’esercizio dell’opzione contributiva diventa irrevocabile. 

Il mancato pagamento, a cura dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto che potrà però essere ripresentata in un altro momento. 


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