Osservatorio

Novità sul Congedo Parentale: indennità all’80% per i primi tre mesi solo a determinate condizioni

24 Giugno 2025

Con la Circolare n.95 del 26 maggio 2025, l’INPS ha recepito le novità in materia di congedo parentale previste dall’articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha modificato l’articolo 34 del D.Lgs. 151/2001. Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai lavoratori dipendenti, mentre restano esclusi i lavoratori autonomi e coloro iscritti alla Gestione separata INPS.

Le nuove indennità

A partire dal 1° gennaio 2025, le indennità relative ai primi tre mesi di congedo parentale sono state significativamente aumentate. Il primo mese resta confermato all’80% della retribuzione, come già previsto dalla normativa del 2023. Il secondo mese, in precedenza indennizzato al 60%, viene elevato anch’esso all’80%. Il terzo mese, che fino al 2024 prevedeva un’indennità pari al 30%, sarà ora anch’esso riconosciuto all’80%. La modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone la sola elevazione dell’indennità per i primi tre mesi di congedo.

Decorrenza e condizioni

Le nuove percentuali di indennità si applicano ai genitori il cui congedo di maternità o di paternità termina dopo il 31 dicembre 2024. La fruizione del congedo parentale deve avvenire entro il sesto anno di vita del figlio, oppure entro i sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. È quindi fondamentale prestare attenzione sia alla data di nascita o di ingresso del minore sia alla data di fine congedo obbligatorio, che rappresenta la condizione principale per l’eventuale accesso all’indennità maggiorata.

Durata, ripartizione e compatibilità

La durata massima del congedo parentale resta confermata in dieci mesi complessivi per entrambi i genitori, estendibili a undici mesi nel caso in cui il padre utilizzi almeno tre mesi di congedo. I tre mesi indennizzati all’80% possono essere utilizzati da uno solo dei due genitori oppure suddivisi tra entrambi, anche in modo sovrapposto. Dopo l’utilizzo di questi tre mesi, i successivi sei mesi restano indennizzabili al 30%, mentre gli eventuali mesi residui non danno diritto ad alcuna retribuzione, salvo il rispetto di specifici requisiti reddituali.

Modalità di presentazione

Per ottenere il beneficio, è necessario presentare domanda telematica tramite i canali ufficiali INPS. I richiedenti possono accedere al portale dell’Istituto oppure possono rivolgersi ai patronati accreditati.

Indicazioni operative

La circolare prevede anche importanti indicazioni operative per i datori di lavoro. Per garantire l’adeguamento economico alle nuove misure, i datori dovranno effettuare i conguagli delle indennità arretrate relative ai periodi compresi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. Tali conguagli saranno gestiti attraverso le denunce contributive dei mesi di luglio, agosto e settembre 2025, secondo le istruzioni tecniche che verranno comunicate con apposito messaggio.

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