Osservatorio

L’INPS punta sui protocolli con gli enti bilaterali.

8 Settembre 2009

Sarà l’INPS ad erogare in un’unica soluzione e nell’intera misura l’indennità dell’80% della retribuzione, spettante nei casi di sospensione dal lavoro (art. 19, comma 1, lett. da a) a c) del D.L. 185/2005 convertito in Legge 2/2009).

Sarà l’INPS ad erogare in un’unica soluzione e nell’intera misura l’indennità dell’80% della retribuzione, spettante nei casi di sospensione dal lavoro (art. 19, comma 1, lett. da a) a c) del D.L. 185/2005 convertito in Legge 2/2009).

Oltre alla quota a carico del Fondo Nazionale per l’occupazione, l’Istituto erogherà anche quella integrativa a carico degli enti bilaterali. Tale quota è pari al 20% del 60% della retribuzione (il 12% della retribuzione stessa), in caso di lavoratore a cui spetta un trattamento ordinario di disoccupazione. In caso di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti, invece, l’integrazione diventa il 20% del 35% della retribuzione, equivalente al 7% della stessa.

(Fonte Il Sole 24 Ore)


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