Osservatorio

L’incentivo fiscale per gli impatriati non richiede che il datore di lavoro sia italiano

22 Ottobre 2021

Con la risposta ad interpello n. 596/2021 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al riconoscimento dell’incentivo fiscale per gli impatriati al lavoratore che, dall’estero, si reca in Italia per lavorare in modalità “smart working”.

I fatti oggetto dell’istanza di interpello

Il soggetto istante è un cittadino italiano, trasferitosi all’estero nell’anno 2013 ed iscritto dal 2019 all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), il quale:

  • dal 30 giugno 2014 al 31 gennaio 2016 ha lavorato alle dipendenze di un datore di lavoro;
  • dal 1° febbraio 2016 è stato assunto da un nuovo datore di lavoro;
  • dal 1° maggio 2021 si è trasferito in Italia con il nucleo familiare per continuare a svolgere l’attività lavorativa alle dipendenze di tale datore di lavoro, in modalità “smart working”.

Inoltre, l’istante ha precisato che il 23 febbraio 2021 il datore di lavoro estero gli ha accordato di lavorare “a distanza dall’Italia come dipendente” per un periodo di almeno due anni. Il lavoratore, pertanto, ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di potere fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, comprensivo dell’estensione di ulteriori cinque periodi d’imposta prevista in presenza di un figlio minore.

I requisiti previsti dalla normativa

Alla luce dell’interpello presentato, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso i principali tratti della normativa, che vedono l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 elencare i requisiti soggettivi e oggettivi utili a definirne il campo di applicazione.

La citata disposizione è stata oggetto di diverse modifiche, operate dall’articolo 5 del D.L. 34 in vigore dal 1° maggio 2019, le quali trovano applicazione nei confronti dei soggetti che, a decorrere dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha evidenziato come, per fruire del trattamento fiscale agevolato, sia necessario che il lavoratore:

a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;

  1. b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  2. c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano”.

Inoltre, ai sensi della medesima norma, sono destinatari del beneficio fiscale in esame “i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  1. a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
  2. b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream”.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate sul caso in esame

Alla luce delle previsioni normative illustrate, l’autorità fiscale ha ricordato che, in merito all’agevolazione qui trattata, sono stati forniti puntuali chiarimenti con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

Al paragrafo 7.5 di detta circolare viene precisato che “il citato articolo 16, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti)”.

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che il lavoratore istante, qualora in possesso di tutti i requisiti previsti, “potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2015 […] per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2021, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta”.

Inoltre, la presenza di un figlio minorenne gli consentirà di fruire dell’incentivo per ulteriori cinque periodi d’imposta, con assoggettamento fiscale del reddito agevolato nella misura ridotta del 50%, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 16.

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