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Legge di Bilancio 2026: quadro delle principali disposizioni fiscali, lavoristiche e previdenziali

21 Gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Il provvedimento introduce una pluralità di interventi che riguardano, tra gli altri, la disciplina dell’IRPEF, alcune forme di tassazione sostitutiva applicabili a specifiche componenti della retribuzione, misure di sostegno alla genitorialità, incentivi alle assunzioni e disposizioni in materia previdenziale.

Le principali misure fiscali della manovra

Tra le novità di immediata evidenza, vi è senz’altro la revisione della disciplina IRPEF. La Legge di Bilancio 2026, infatti, interviene modificando l’aliquota IRPEF relativa al secondo scaglione – quello per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro – prevedendo la riduzione della stessa dal 35% al 33%. 

Con specifico riguardo al rapporto di lavoro dipendente, la manovra introduce inoltre, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in attuazione dei rinnovi di CCNL sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. L’agevolazione si applica in via automatica, salvo facoltà del lavoratore di rinunciarvi, e spetta ai soli lavoratori che nel 2025 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Nello stesso ambito si collocano le novità relative ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili: la manovra ha stabilito che, per gli anni 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva su tali importi è ridotta all’1%, con innalzamento del limite complessivo agevolabile a 5.000 euro annui, ferma restando la cornice normativa che collega il beneficio alla contrattazione collettiva di secondo livello.

Proseguendo sul versante delle agevolazioni fiscali, per il periodo d’imposta 2026 è prevista un’aliquota agevolata del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, applicabile alle somme corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per il lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale e per le indennità di turno previste dai contratti collettivi. Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori che, nel 2025, presentano un reddito di lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro.

In aggiunta a quanto precede, la Legge di Bilancio 2026 innalza il limite di esenzione dei buoni pasto elettronici, portandolo da 8 a 10 euro giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Incentivi alla stabile occupazione e misure a sostegno alla genitorialità

Per quanto riguarda gli incentivi all’occupazione stabile, la manovra 2026 stanzia risorse significative per il triennio 2026-2028, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile, favorire le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno. Le risorse saranno destinate al riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, per un periodo massimo di 24 mesi. La disciplina attuativa e i requisiti di accesso al beneficio saranno definiti da un decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prenderà in considerazione anche gli effetti degli esoneri introdotti dal “Decreto Coesione” (D.L. 60/2024) sull’andamento dell’occupazione.

In parallelo, il provvedimento interviene introducendo alcune misure a sostegno della genitorialità. In particolare, in attesa dell’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per le lavoratrici madri (posticipato al 2027), viene confermata l’erogazione del cosiddetto “bonus mamme”, che per il 2026 consisterà in un importo mensile di 60 euro destinato alle lavoratrici dipendenti e autonome con due o più figli e con un reddito annuo non superiore a 40.000 euro.

La manovra prevede inoltre delle agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli minori, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nonché l’introduzione di un incentivo collegato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i genitori lavoratori di almeno tre figli.

Sempre tra le misure a favore della famiglia, viene ampliato l’orizzonte temporale di fruizione del congedo parentale, con l’innalzamento del limite di età del figlio da 12 a 14 anni. Inoltre, vengono aumentati da 5 a 10 i giorni di assenza fruibili per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Infine, la legge interviene sui rapporti a termine (anche in somministrazione) stipulati per la sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale: sarà infatti possibile prolungare tali contratti per consentire un periodo di affiancamento alla lavoratrice sostituita fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Interventi su previdenza, TFR e NASpI

Sul versante previdenziale, la Legge di Bilancio 2026 rende effettivo l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento, prevedendo un incremento graduale di tre mesi dell’età pensionabile: un mese a partire dal 2027 e i restanti due dal 2028.

Quanto alla previdenza complementare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026 viene innalzato a 5.300 euro annui il limite di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Inoltre, dal 1° luglio 2026 è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori alla prima assunzione, qualora non manifestino una diversa scelta di destinazione entro 60 giorni dall’inizio del rapporto.

Di particolare rilievo è anche l’ampliamento della platea dei datori di lavoro tenuti al conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. La Legge di Bilancio 2026 riduce infatti la soglia dell’obbligo di versamento alle aziende che occupano più di 50 dipendenti computati in base alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente (60 dipendenti per il biennio 2026 – 2027). L’estensione della platea dei datori di lavoro obbligati a tale versamento seguirà quindi un percorso graduale, delineato dalla stessa Legge di Bilancio 2026, fino a culminare nel 2032 con la riduzione della soglia a 40 dipendenti.

Da ultimo, la manovra modifica la disciplina relativa alla liquidazione anticipata della NASpI destinata all’autoimprenditorialità. Dal 1° gennaio 2026 l’erogazione sarà articolata in due rate: una prima, pari al 70% dell’importo, erogata secondo le modalità già previste, e una seconda, pari al restante 30%, che verrà corrisposta al termine della durata della prestazione e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione.

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