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Legge di Bilancio 2024: le novità in materia di lavoro 

26 Gennaio 2024

Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 213/2023, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (c.d. “Legge di Bilancio 2024”), approvata dal Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2023 e dal Parlamento il 29 dicembre 2023. 

Il taglio del “cuneo fiscale” 

Tra le principali novità in materia di lavoro vi è la proroga per il 2024 del taglio del “cuneo fiscale” già introdotto dal Decreto-legge n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”). Viene confermata, dunque, la riduzione dell’esonero contributivo parziale dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici. Nello specifico, tale riduzione è di 6 punti percentuali in presenza di un imponibile previdenziale mensile del lavoratore non superiore a euro 2.692, ovvero di 7 punti percentuali per un imponibile previdenziale di ammontare non superiore a euro 1.923.  

Per l’anno 2024, tuttavia, tale misura non riguarderà la tredicesima mensilità, da ciò conseguirà che la mensilità aggiuntiva relativa all’anno 2023 avrà una quota di esonero pari al 2% mentre quella relativa al 2024 sarà assoggettata a contribuzione ordinaria. 

L’esenzione dei “fringe benefit” 

La Legge di Bilancio 2024 ha inoltre previsto l’innalzamento del limite di esenzione dei “fringe benefit”, derogando all’art. 51, c. 3, del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. “TUIR”), il quale prevede che, alle condizioni ivi previste, i beni erogati a titolo di fringe benefit sono esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente e, altresì, restano esclusi dal versamento dei contributi a carico datore. L’esenzione fiscale e contributiva si applica ai fringe benefit purché siano di valore globalmente inferiore, nel periodo d’imposta in cui sono stati percepiti, a euro 258,23. Laddove detta soglia dovesse essere superata, allora l’intero valore delle somme percepite deve considerarsi interamente imponibile. 

Il già citato Decreto Lavoro aveva previsto, per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico, l’innalzamento di tale limite di esenzione ad euro 3.000, restando dunque invariato per tutti gli altri. 

A tal riguardo, l’art. 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2024 ha stabilito che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. 

Tale limite è elevato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. A tal riguardo, analogamente a quanto già necessario nel 2023, per poter beneficiare dell’innalzamento del limite di esenzione occorrerà fornire al proprio datore di lavoro apposita autocertificazione relativa ai figli fiscalmente a carico. 

L’indennità del congedo parentale 

La Legge in esame interviene modificando l’indennità spettante durante il periodo di congedo parentale (c.d. “facoltativo”). In particolare, oltre all’incremento sino all’80% dell’indennità per il primo mese fruito, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, è previsto anche l’incremento al 60% dell’indennità del secondo mese di congedo parentale.  

La normativa precisa altresì che, per il solo anno 2024, tale indennità è elevata all’80% anche per il secondo mese, fermo restando che i successivi mesi restano indennizzati al 30% della retribuzione.​ 

Per poter fruire dell’incremento sopra descritto, restano valide le condizioni originali, ossia (i) la fruizione del congedo parentale deve avvenire entro il sesto anno di vita del figlio (o di ingresso in famiglia) e (ii) il congedo obbligatorio deve essere terminato successivamente al 31 dicembre 2023. 

Riduzione dei contributi per madri lavoratrici 

Da ultimo, la Legge di Bilancio introduce, limitatamente al periodo 2024-2026, per le donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, la riduzione del 100% dei contributi IVS a proprio carico fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di euro 3.000 riparametrato su base mensile).  

Per il 2024, detta disposizione è estesa, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico. 

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