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Lavoro: anche i dipendenti di studi professionali possono accedere alla mobilità

28 Marzo 2011

In risposta all’interpello n. 11/2010 sollevato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e da Confprofessioni, il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche i dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla mobilità prevista dalla Legge n. 223/1991 in caso di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell’attività.

In risposta all’interpello n. 11/2010 sollevato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e da Confprofessioni, il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche i dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla mobilità prevista dalla Legge n. 223/1991 in caso di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell’attività. L’apertura ministeriale si pone in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea secondo cui (causa C/32/02) occorre incentrarsi su una nozione in senso ampio di datore di lavoro, superando lo stretto perimetro di quella di imprenditore e intendendo qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo di un determinato mercato. Pertanto, la norma di cui all’art. 4 della suddetta legge, che indica come destinatari dell’iscrizione alle liste di mobilità i lavoratori licenziati per riduzione del personale, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti deve ritenersi estesa anche ai dipendenti di studi professionali i quali, oltre a poter essere iscritti nella lista, potrebbero aver diritto anche all’indennità di mobilità in deroga, se possono vantare un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di effettivo lavoro.

(Fonte Il Sole 24 Ore)


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