Osservatorio

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale

24 Luglio 2017

A seguito dell’abrogazione del c.d. lavoro accessorio operata con il D.L. 25/2017, il legislatore ha introdotto le c.d. prestazioni di lavoro occasionale.

In particolare, l’art. 54-bis del D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione della Legge 96/2017, ha disciplinato le due differenti modalità di utilizzo delle prestazioni in oggetto:

–              il c.d. Libretto Famiglia, rivolto alle persone fisiche, e

–              il c.d. Contratto di prestazione occasionale, rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti aventi natura privata.

Il Decreto precisa che non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale, ai datori di lavoro che hanno alla proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Per ciò che concerne la misura del compenso, la normativa chiarisce che quest’ultimo potrà essere pattuito dalle parti nel rispetto del limite minimo pari a 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre è stato stabilito che l’importo del compenso giornaliero non potrà comunque essere inferiore ad Euro 36 anche qualora la durata della prestazione giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Oltre a quanto previsto l’utilizzatore dovrà sopportare i seguenti oneri:

  1. contribuzione IVS alla Gestione separata INPS (misura del 33% del compenso);
  2. premio assicurativo INAL (misura del 3,5% del compenso).

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono altresì dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1%.

Infine, le somme destinate a compensare le prestazioni occasionali potranno essere versate alternativamente attraverso:

–              il modello F24 con l’indicazione della causale c.d. CLOC;

–              strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità

               di pagamento  c.d. pagoPA e accessibili attraverso il portale telematico INPS.

L’INPS, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha chiarito la procedura che ciascun utilizzatore dovrà seguire per l’utilizzo della suddetta fattispecie contrattuale.

Per maggiori chiarimenti potete contattarci direttamente attraverso i nostri recapiti.

HR Capital S.r.l.


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