Osservatorio

Jobs Act e somministrazione

16 Luglio 2015

Il decreto legislativo n. 81/2015 ha esteso l’acausalità anche ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato che possono oggi essere utilizzati per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, con l’unico limite quantitativo del 20% dell’organico stabile, derogabile dalla contrattazione collettiva.

Il decreto legislativo n. 81/2015 ha esteso l’acausalità anche ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato che possono oggi essere utilizzati per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, con l’unico limite quantitativo del 20% dell’organico stabile, derogabile dalla contrattazione collettiva. Per la somministrazione a tempo determinato, invece, eventuali limiti legali potranno essere introdotti soltanto a livello di accordi collettivi. Rispetto alle esenzioni legali dal limite, la legge non prevede alcuna esenzione per lo staff leasing, riservandone così l’eventuale individuazione ai soli contratti collettivi. Per la somministrazione a termine, invece, sono previste esenzioni legali dal limite per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e dei soggetti “svantaggiati” e “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea.

(Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2015, pag. 39)


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