L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5944 dell’8 luglio 2025, è intervenuto in materia di provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, sia prima che dopo il parto.
La nota, tra i vari punti di rilievo rispetto all’attività ispettiva e alle verifiche che questa comporta presso le aziende, ha sottolineato il ruolo centrale del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”): difatti, qualora dal DVR emerga la presenza di rischi per la lavoratrice in gravidanza o nel periodo dopo il parto e non sia possibile assegnarle mansioni alternative equivalenti e compatibili, l’Ispettorato potrà disporre l’interdizione dal lavoro.

La nota ha altresì ribadito che l’istanza di interdizione anticipata dal lavoro può essere presentata sia dalla lavoratrice che dal datore di lavoro, utilizzando l’apposito modulo presente nel portale dell’INL; tuttavia, se la domanda è avanzata dal datore di lavoro, questi dovrà motivare l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in un’altra mansione compatibile, tenendo in considerazione anche l’efficienza dell’organizzazione aziendale.
La nota ha sottolineato, infine, che il provvedimento di interdizione deve essere adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione completa presentata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro. Solo in caso di lacune documentali o di elementi poco chiari potrà rendersi necessario un accertamento ispettivo in loco.
È importante ricordare che l’eventuale interdizione produce effetti dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’Ispettorato e non dalla presentazione dell’istanza. In caso di rigetto, viene inoltre chiarito che l’Ispettorato sarà tenuto a motivare la decisione e a garantire il contraddittorio con la parte interessata, come previsto dalla normativa vigente.