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INPS: Rendita vitalizia a carico del lavoratore – novità e modalità operative

28 Aprile 2025

Dal 12 gennaio 2025, in attuazione dell’articolo 30 della Legge n. 203/2024, è riconosciuta al lavoratore la possibilità di chiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia a proprio carico anche oltre i termini di prescrizione, per colmare periodi di contribuzione obbligatoria omessa. La Circolare n. 48 del 24 febbraio 2025 chiarisce condizioni, ambito di applicazione e istruzioni operative per l’accesso a questo nuovo istituto.

Quadro normativo

Il nuovo comma 7 dell’art. 13 della Legge n. 1338/1962, come modificato, stabilisce che:

“Il lavoratore può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma.”

L’INPS evidenzia che il lavoratore ha il diritto a regolarizzare periodi scoperti, purché ne dimostri l’effettiva esistenza attraverso documentazione probante.

La questione della prescrizione

Uno degli elementi di maggiore rilievo introdotti dalla norma è il superamento dei limiti ordinari di prescrizione. La rendita vitalizia può infatti essere costituita anche per periodi di contribuzione ormai prescritti, cioè oltre i cinque anni canonici previsti per la regolarizzazione contributiva da parte del datore di lavoro e oltre ulteriori 10 anni entro cui il dipendente può richiedere la rendita vitalizia secondo le modalità ex comma 1 o alternativamente ex comma 5. La facoltà di richiedere la rendita vitalizia prevista dal nuovo comma 7 è prevista solo considerando un periodo di prescrizione di 15 anni.

Secondo quanto chiarito dalla circolare, la prescrizione non incide sul diritto del lavoratore a regolarizzare la propria posizione previdenziale: il venir meno dell’azione accertativa o recuperatoria nei confronti del datore di lavoro non pregiudica la possibilità di costituire la rendita. Questo significa che anche in assenza di contenzioso o intervento ispettivo, il lavoratore può agire in via autonoma, assumendosi l’onere integrale.

L’INPS, in fase istruttoria, non attiverà accertamenti d’ufficio ma valuterà esclusivamente la documentazione prodotta dall’interessato. È quindi fondamentale fornire elementi oggettivi e coerenti, come buste paga, lettere di assunzione, CU o altra documentazione fiscale/lavorativa riferita al periodo da recuperare.

Ambito di applicazione

Il diritto può essere esercitato nei confronti delle gestioni assicurative obbligatorie gestite dall’INPS, come:

  • Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti;
  • Gestione esclusiva pubblica;
  • Gestioni sostitutive, esonerative e integrative.

La norma precisa che la rendita può essere richiesta anche da superstiti del lavoratore, a condizione che la contribuzione serva per il diritto o la misura della prestazione.

Requisiti e oneri per l’accesso

Per poter accedere alla costituzione della rendita, il lavoratore deve:

  • Dimostrare con documenti idonei l’esistenza del rapporto di lavoro e l’omissione contributiva, anche se prescritta;
  • Accettare di sostenere l’intero onere economico, secondo il calcolo previsto dal comma 6 dell’art. 13 della Legge 1338/1962.

L’onere sarà determinato in base alla retribuzione percepita nel periodo interessato, parametrata agli indici contributivi vigenti. La liquidazione avverrà solo dopo il versamento integrale della somma dovuta.

Effetti della rendita

La rendita vitalizia così costituita produce gli stessi effetti dei contributi effettivamente versati:

  • Viene riconosciuta ai fini del diritto e della misura della pensione;
  • È valida nei confronti di tutte le prestazioni pensionistiche;
  • Non comporta versamenti a favore del datore di lavoro o conseguenze sanzionatorie.

In caso di accoglimento, l’INPS rilascia comunicazione scritta al lavoratore con indicazione del periodo riconosciuto, dell’importo e delle modalità di pagamento.

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