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INPS: più facile l’accesso al Fondo di Garanzia per il Tfr non liquidato

10 Maggio 2010

L’INPS, con la circolare n. 32/10, ha reso più facile l’accesso al Fondo di Garanzia introdotto dalla legge n. 297/82 che tutela i lavoratori nel caso in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, non vengano corrisposti, per insolvenza del datore di lavoro, il Tfr e le ultime tre mensilità.

L’INPS, con la circolare n. 32/10, ha reso più facile l’accesso al Fondo di Garanzia introdotto dalla legge n. 297/82 che tutela i lavoratori nel caso in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, non vengano corrisposti, per insolvenza del datore di lavoro, il Tfr e le ultime tre mensilità. Con la circolare viene infatti introdotta la possibilità che le domande vengano riesaminate, rendendo così possibile al lavoratore di chiedere le prestazioni del Fondo in base all’azione individuale (art. 2, comma 5, L. n.297/82). In tal modo la tutela del Fondo opera anche quando la cessazione dell’impresa da parte del datore di lavoro impedisce di aprire il fallimento a suo carico. La circolare inoltre consente adesso al lavoratore di provare il suo credito anche quando, per insufficienza dell’attivo, non si dà luogo al suo inserimento nello stato passivo del fallimento. In tal caso è necessaria un’azione individuale contro il debitore e, qualora questa risulti infruttuosa, sarà adesso possibile richiedere l’intervento del Fondo, allegando alla richiesta copia del decreto di mancata verifica dello stato passivo.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)


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