Osservatorio

Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile: le istruzioni dell’INPS

20 Ottobre 2023

Con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, l’INPS ha fornito le indicazioni di prassi relative all’incentivo spettante per il posticipo del pensionamento, introdotto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (di seguito, anche “Legge di Bilancio 2023”) in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di “pensione anticipata flessibile” (cd. “Quota 103”), ossia che abbiano conseguito il duplice requisito di un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni – e le cui modalità di attuazione sono state stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2023 (di seguito, “Decreto attuativo”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023.

In particolare, nella propria circolare l’ente fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo al posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (“AGO”), o ad altre forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, rinunciando all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali della quota IVS a loro carico.

La rinuncia all’accredito contributivo, che costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo in commento, da un lato, solleva il datore di lavoro dall’obbligo di versamento contributivo a carico del lavoratore, fermo restando l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a proprio carico; dall’altro, genera un incremento della retribuzione del lavoratore, visto che gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione a proprio carico – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente come retribuzione, imponibile ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Rinuncia all’accredito contributivo e lavoratori che possono accedere all’incentivo

La rinuncia all’accredito contributivopuò essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa e non dopo il conseguimento di una pensione diretta, ovvero dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – 67 anni – o, se inferiore, per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza.

La rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Inoltre, la facoltà di rinuncia, che ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Decreto attuativo, una sola volta nel corso della vita lavorativa. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

L’incentivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente e trova applicazione sulla sola quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile, scelgano di posticipare il pensionamento e proseguire nello svolgimento dell’attività lavorativa dipendente.

Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo si applica ai lavoratori dipendenti che rispettino tutte le seguenti condizioni:

  1. siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’ AGO, o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  2. maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
  3. non siano titolari di pensione diretta, eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità;
  4. manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

Durata dell’incentivo e condizioni di spettanza dell’esonero

L’incentivo in esame cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  • esercizio della revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
  • raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
  • al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

L’incentivo in commento si sostanzia nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore e, pertanto, non assumendo la natura di incentivo all’assunzione non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015). Inoltre, tenuto conto che l’incentivo si applica sulla sola quota IVS a carico del lavoratore e non comporta benefici in capo al datore di lavoro, di conseguenza, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (“DURC”) da parte del datore di lavoro (articolo 1, comma 1175, L. n. 296/2006).

Effetti sui trattamenti pensionistici

I periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e pertanto non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, l’INPS precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile.

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esoneroprodurrà effetti sul montante contributivo individualeche verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi

Con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’incentivo in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato che non determina un vantaggio a favore di specifiche imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Inoltre, poiché l’incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione di impresa e, pertanto, non incide sul principio concorrenza. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Richiesta dell’incentivo e procedura di riconoscimento

I lavoratori che intendono avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento devono darne comunicazione all’INPS, presentando apposita domanda di riconoscimento, in seguito alla quale l’Istituto verificherà i requisiti di spettanza dell’incentivo e il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

In seguito, l’INPS provvederà a comunicare al lavoratore l’esito delle verifiche e, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’eventuale accoglimento della richiesta al datore di lavoro, il quale procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore. Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro dovrà procedere con il flusso UniEmens al recupero delle somme precedentemente versate. 


TAG: INPS, pensione
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