- CCNL Agenzie di assicurazione (SNA): premio aziendale di produttività
Ai sensi del CCNL, nel mese di giugno i datori di lavoro sono tenuti ad erogare i premi aziendali di produttività eventualmente spettanti ai lavoratori in forza che abbiano, nel corso dell’anno precedente, raggiunto i valori di incremento provvigionale pari a 2, 4 o 6 punti, aggiuntivi rispetto ai tassi di inflazione reale.
L’ammontare dei premi è determinato, nelle diverse ipotesi, dalle previsioni del CCNL e in misura fissa (c.d. “una tantum”).
- CCNL Attività ferroviarie: una tantum
Nel mese di giugno 2021 deve essere erogata ai lavoratori in forza al 18 febbraio 2021 la seconda rata dell’importo dovuto a titolo di “una tantum”, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 ed in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.
La prima rata è stata corrisposta nel mese di aprile 2021.
L’ammontare dell’importo “una tantum” è quantificato come da tabella seguente.
Liv./Par. | Importo lordo “Una Tantum” (Euro) |
Q1 | 1.193,57 |
Q2 | 1.048,68 |
A | 1.014,19 |
B1 | 965,89 |
B2 | 924,50 |
B3 | 910,70 |
C1 | 890,00 |
C2 | 876,20 |
D1 | 862,40 |
D2 | 834,81 |
D3 | 821,01 |
E1 | 807,21 |
E2 | 772,71 |
E3 | 758,91 |
F1 | 703,72 |
F2 | 689,92 |
- CCNL Autostrade e trafori (Concessionari): previdenza complementare
A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota a carico del datore di lavoro per la contribuzione al fondo “Astri” è aumentata dello 0,5%.
- CCNL Calzaturieri (Piccola industria) / CCNL Giocattoli, modellismo (Piccola industria): elemento di garanzia retributiva
Dal mese di giugno 2021 è dovuto l’elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) fissato, in misura uguale per tutti i lavoratori, in Euro 240,00.
L’importo dell’E.G.R. – da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR – è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente. Lo stesso è proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’E.G.R. è, altresì, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
L’importo dovrà essere erogato ai lavoratori beneficiari nel mese di giugno di ogni anno.
- CCNL Lapidei (Industria): elemento di garanzia retributiva
Come ogni anno a decorrere dal 2019, nel mese di giugno è dovuto ai lavoratori l’importo di Euro 190,00 a titolo di elemento di garanzia retributiva.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati da ciascun lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
- CCNL Occhiali (Piccola industria) / CCNL Pelli e cuoio (Piccola industria)/ CCNL Penne, matite e spazzole (Piccola industria) / CCNL Tessili (Piccola industria): elemento di garanzia retributiva
Dal mese di giugno 2021 è dovuto l’elemento di garanzia retributiva fissato, in misura uguale per tutti i lavoratori, al valore di Euro 240,00.
L’importo dell’E.G.R., da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. È riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
- CCNL Cartai (Piccola industria) / CCNL Grafici editoriali (Piccola industria): permessi
A decorrere dalla data del 1° giugno 2021, in aggiunta a eventuali altri benefici contrattuali o di legge, sono riconosciute 16 ore di permesso retribuito l’anno ai lavoratori:
- con patologie gravi e ingravescenti;
- che assistano familiari non autosufficienti o tossicodipendenti o che siano essi stessi tossicodipendenti.
Detti permessi possono essere utilizzati ad ore o per intere giornate e si azzerano alla fine di ogni anno legale.
- CCNL Enti previdenziali privatizzati: elemento distinto della retribuzione
Nel mese di giugno deve essere erogato l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) pari all’8% della retribuzione tabellare annua vigente, a condizione che si sia già proceduto alla ridefinizione dei trattamenti integrativi aziendali in essere al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore del CCNL).
Tale elemento viene considerato esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto. L’E.D.R. aggiuntivo, erogato su base annua, matura da gennaio a dicembre di ogni anno e spetta in proporzione alla durata ed alla tipologia di rapporto di lavoro in essere (full time, part time).
- CCNL Ferrovie dello Stato: welfare
Dal mese di giugno 2021 i lavoratori occupati nell’anno 2020 nelle società del Gruppo FS Italiane, possono utilizzare il “flexible benefit” stanziato a titolo di welfare per un importo complessivo pari ad Euro 400,00.
- CCNL Metalmeccanici (Industria):
a) Classificazione del personale
A far data dal 1° giugno 2021 viene eliminata la 1ª categoria, nell’ambito della ridefinizione della classificazione del personale operata dal rinnovo del CCNL. I lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 e inquadrati in 1ª categoria sono riclassificati nel livello D1 a decorrere dal 1° giugno 2021.
b) Contributi contrattuali
Con la retribuzione afferente al mese di giugno 2021, i datori di lavoro sono tenuti a trattenere la quota associativa straordinaria di Euro 35,00 dalle competenze spettanti ai lavoratori non iscritti al sindacato che non abbiano, nel frattempo, espresso il proprio diniego a norma del CCNL.
c) Elemento di garanzia retributiva
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno,
- una cifra annua pari a Euro 485,00, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero
- una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.
d) Welfare
Nel mese di giugno i datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati dal CCNL in via esemplificativa, del valore di Euro 200,00 e da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
- CCNL Grafici editoriali (Industria): una tantum
Ai lavoratori in forza al 19 gennaio 2021, i datori di lavoro sono tenuti ad erogare l’importo lordo di Euro 300,00 a titolo di “una tantum”.
Tale ammontare, comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, non è utile ai fini del computo del T.F.R. e viene corrisposto in due soluzioni:
- Euro 200,00 con la retribuzione del mese di giugno 2021;
- Euro 100,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2022.
- CCNL Sale bingo e gaming hall: welfare
Nel mese di giugno 2021, i datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione un emolumento a titolo di “welfare contrattuale” pari a:
- Euro 1.300,00 annui per i Dirigenti;
- Euro 650,00 annui per i Quadri;
- Euro 350,00 annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2)
in forza che abbiano superato il periodo di prova.
Tali importi dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto alle prestazioni di welfare aziendale fruito in sostituzione del premio di risultato e saranno aggiuntivi agli eventuali benefici della stessa natura che fossero già presenti presso il datore di lavoro.
- CCNL Servizi postali appaltati: mensa
Con decorrenza dal mese di giugno 2021, l’indennità di mensa è aumentata di Euro 1,00 giornalieri e, pertanto, elevata a complessivi Euro 5,00 giornalieri.
L’indennità di mensa non è computabile in nessun istituto contrattuale e di legge ed assorbe fino a concorrenza gli importi già erogati allo stesso titolo in sede aziendale.
La stessa è erogabile anche sotto forma di “ticket restaurant”.
- CCNL Vetro: contributi contrattuali
I termini relativi al contributo sindacale sono posticipati come segue:
- al 30 giugno 2021 l’informativa ai lavoratori tramite comunicato di cui all’all. 1-bis;
- al mese di agosto 2021 la trattenuta (da versare entro il 30 settembre 2021).
I datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione ai lavoratori di tale contributo, fornendo agli stessi anche il modulo per il diniego, con i cedolini paga dei mesi di giugno e luglio 2021. Il diniego sarà espresso entro il 10 agosto 2021.
- CCNL Agenzie di lavoro interinale: TIS
Ai sensi dell’Accordo del 24 novembre 2020, entro il mese di giugno 2021 i datori di lavoro possono ricorrere al TIS (trattamento di integrazione salariale), per una durata massima complessiva di ulteriori dodici settimane comprensive delle settimane ricadenti nel periodo di gennaio 2021.
- CCNL Commercio (FEDERDAT-CONSIL): scadenza del CCNL
Il giorno 5 giugno 2021, salvo tacito rinnovo triennale, è in scadenza il CCNL per i Dipendenti da Aziende di Commercio, Grande Distribuzione e Retail Marketing delle imprese aderenti a FEDERDAT.
- Aumento dei minimi retributivi
A decorrere dal 1° giugno 2021 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
- CCNL Cartai (Piccola industria);
- CCNL Elettrici;
- CCNL Grafici Editoriali (Piccola industria);
- CCNL Laboratori Analisi (FEDERLAB-CIFA);
- CCNL Metalmeccanici (CISAL-ANPIT);
- CCNL Metalmeccanici (Industria);
- CCNL Servizi Postali Appaltati.
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