Osservatorio

Fringe benefit auto: i tre regimi applicabili secondo l’Agenzia delle Entrate

25 Luglio 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale relativa alla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai dipendenti, individuando tre distinti regimi di calcolo.

Regime di calcolo ex Legge di Bilancio 2025

Il comma 48 della Legge di Bilancio 2025 ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, introducendo un nuovo regime di tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica. La nuova disciplina, applicabile dal 1° gennaio 2025, stabilisce che il fringe benefit è determinato assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base delle tabelle ACI. Tuttavia, tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Affinché questo nuovo regime sia applicabile, devono essere soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti, tutti a decorrere dal 1° gennaio 2025: (i) il veicolo deve essere di nuova immatricolazione; (ii) il contratto di concessione in uso promiscuo deve essere stipulato; (iii) il veicolo deve essere assegnato (consegnato) al dipendente.

Regime transitorio ex articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19 del 2025

Per garantire una transizione graduale e tutelare l’affidamento di imprese e lavoratori, è stata introdotta una norma transitoria. Questa disposizione stabilisce che resta ferma l’applicazione della disciplina previgente, in vigore al 31 dicembre 2024, per due categorie di veicoli, in particolare: (i) i veicoli concessi in uso promiscuo nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024; (ii) i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

La circolare precisa che, anche per questa seconda ipotesi, devono sussistere i requisiti di immatricolazione e stipula del contratto nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025. Viene inoltre introdotto un principio di favore rispetto al regime transitorio, secondo cui, qualora un veicolo rientri nella disciplina transitoria ma risulti più vantaggioso applicare il nuovo regime del 2025 (ad esempio nel caso di un veicolo elettrico), si applica la normativa più favorevole al contribuente.

Regime basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale

Per tutti i casi che non rientrano né nel nuovo regime a regime né nella disciplina transitoria, si applica il criterio generale di tassazione dei fringe benefit previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR. Secondo questo criterio, il valore del benefit è determinato in base al “valore normale” del bene ex art. 9 del TUIR, ma limitatamente alla parte riferibile all’uso privato. L’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro deve essere scorporato, a condizione che sia individuato sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili. Un esempio fornito è quello di un veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024, con contratto stipulato nel 2024, ma consegnato al lavoratore a luglio 2025. In questo caso, non potendosi applicare né la disciplina transitoria (consegna oltre il 30 giugno 2025) né quella a regime (contratto stipulato prima del 2025), si ricorre al criterio del valore normale.

La circolare affronta infine due casi specifici. Il primo aspetto riguarda la proroga del contratto, ossia il caso in cui la durata di un contratto già esistente venga semplicemente estesa. In tale situazione non si configura una novazione, poiché non si tratta di un nuovo contratto ma della prosecuzione di quello originario. Di conseguenza, continua ad applicarsi la disciplina fiscale vigente al momento della stipula iniziale, fino al termine della proroga.

Il secondo caso analizzato è quello della riassegnazione del veicolo a un altro dipendente. In questa situazione, si parla invece della sottoscrizione di un nuovo contratto. Di conseguenza, ai fini fiscali, occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento in cui avviene la riassegnazione. Nel caso di riassegnazione è tuttavia necessario distinguere tre casistiche:

  1. se un veicolo viene riassegnato nel 2025 e consegnato entro il 30 giugno 2025 (e l’ordine originario era entro il 31/12/2024), si applica la disciplina transitoria (cioè il regime previgente);
  2. se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025, si applica il criterio del valore normale;
  3. se viene riassegnato un veicolo immatricolato nel 2025, con nuovo contratto e consegna nel 2025, si applica il nuovo regime della Legge di Bilancio 2025.

In conclusione, la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 rappresenta un importante chiarimento interpretativo in materia di fringe benefit legati all’uso promiscuo dei veicoli aziendali, delineando con precisione i tre regimi applicabili a seconda delle condizioni contrattuali e temporali.

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