Osservatorio

Febbraio 2023: novità e rinnovi CCNL

18 Gennaio 2023
  1. CCNL Autostrade e trafori (Concessionari) – Elemento differenziato della retribuzione
    A decorrere dal mese di febbraio 2023 cessa l’erogazione dell’Importo Differenziato della Retribuzione (I.D.R. 2021) istituito con la retribuzione di dicembre 2021 ed erogato esclusivamente per 14 mensilità (senza riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge, ivi compreso il T.F.R).

  2. CCNL Cartai (Piccola Industria) – Retribuzione
    A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10) vengono sostituiti da flex benefits per un importo di Euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.

  3. CCNL Grafici Editoriali (Piccola Industria) – Retribuzione
    A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10) vengono sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.

  4. CCNL Ombrelli e ombrelloni (Industria) – Elemento di garanzia retributiva
    L’importo dell’E.G.R. è elevato a 230,00 euro lordi annui con decorrenza dall’anno 2021 (con erogazione a febbraio 2022). Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, potranno definire con R.S.U. e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza.

  5. CCNL Pelli e cuoio (Industria) – Elemento di garanzia retributivaL’importo dell’E.G.R. è elevato a 230,00 euro lordi annui con decorrenza dall’anno 2021 (con erogazione a febbraio 2022).Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, potranno definire con R.S.U. e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza.

  6. CCNL Autorimesse e noleggio automezzi – Retribuzione
    Limitatamente all’anno 2023, entro la data del 30 giugno 2023, va erogato un importo forfetario pari a Euro 250,00, non riproporzionato in base alla scala parametrale, a tutti i lavoratori secondo i criteri dettati dal testo del contratto collettivo applicato.

  7. CCNL Legno e arredamento (Piccola Industria) Confapi – Previdenza complementare
    Le Parti concordano di istituire un elemento promozionale del welfare previdenziale a partire dal 1° luglio 2021 e fino alla data del 28 febbraio 2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di Euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data del 1° luglio 2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo.

  8. CCNL Legno e arredamento (Piccola Industria) – Decorrenza e durata
    Il CCNL Legno e arredamento (piccola industria) – Confapi è in scadenza in quanto il periodo di valenza prestabilito decorre dal 1° giugno 2019 e termina il 28 febbraio 2023.

  9. CCNL Metalmeccanici (Piccola Industria) Confapi – Retribuzione – Welfare
    A decorrere dall’anno 2022, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare del valore di Euro 200,00 da utilizzare entro il 31 dicembre 2022. Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall’anno 2023 e dall’anno 2024 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

  10. Aumento dei minimi retributivi dal 1° febbraio 2023A decorrere dal 1° febbraio 2023 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:
    • CCNL Agenzie Immobiliari;
    • CCNL Anas;
    • CCNL Barbieri, parrucchieri ed acconciatori (Conflavoro Confsal);
    • CCNL Noleggio Autobus con conducente.

  11. “Una tantum”
    Nel mese di febbraio 2023 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” per i dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dai seguenti CCNL:
    • CCNL Anas;
    • CCNL Enti culturali, turisti e sportivi – Federculture.


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