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Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nei Contratti Collettivi Nazionali

5 Giugno 2025

Numerosi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono l’erogazione di un importo una tantum, soggetto a tassazione e contribuzione, a titolo di retribuzione con finalità perequative, denominato Elemento di Garanzia Retributiva (“EGR”).

Di norma, l’erogazione dell’ EGR è subordinata all’assenza di una contrattazione di secondo livello che preveda premi di risultato e al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

La quantificazione dell’importo, i destinatari, l’incidenza sugli istituti contrattuali quali mensilità aggiuntive e TFR e le modalità di erogazione dell’EGR sono definite autonomamente dai singoli CCNL.

Esempi di CCNL che prevedono l’EGR

CCNL Grafici ed Editoriali (Industria)

Il CCNL Grafici, editoriali (industria) dal 2012 riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno, impiegati in aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non hanno ricevuto nei tre anni precedenti trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL, un importo annuo lordo di 250,00 euro, o inferiore, da corrispondersi fino a concorrenza, in caso di trattamenti economici aggiuntivi. L’EGR viene corrisposto con la retribuzione del mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. In caso di cessazione anticipata, l’importo spetterà in proporzione ai mesi interi di servizio prestati.

CCNL Telecomunicazioni

Il CCNL del settore Telecomunicazioni a decorrere dal 2011 dispone in favore dei lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, impiegati in aziende prive di contrattazione di secondo livello relativa ai premi di risultato e che non hanno percepito nell’anno precedente trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL, l’erogazione di un importo aggiuntivo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 260 euro lordi annui (o inferiore – fino a concorrenza – in caso di trattamenti economici aggiuntivi). L’erogazione dell’EGR è prevista in un’unica soluzione nel mese di aprile di ogni anno. A livello aziendale il CCNL riconosce la possibilità per i datori di lavoro di estendere l’erogazione anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi e ad altre forme  di lavoro subordinato. L’importo è soggetto a riproporzionamento nei casi in cui il periodo lavorato sia inferiore all’anno e per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time. In caso di cessazione del rapporto prima del mese previsto per la corresponsione del pagamento, l’EGR maturato dovrà essere  liquidato con le competenze finali. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.

CCNL Abbigliamento (Industria)

Il CCNL Abbigliamento (Industria), con lo scopo di diffondere la contrattazione aziendale,riconosce in favore dei lavoratori impiegati in aziende prive della stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)  nel limite di 350 euro lordi.
L’importo da corrispondersi con la retribuzione del mese di gennaio,  è ridotto fino a concorrenza da eventuali trattamenti aggiuntivi individuali erogati nell’anno precedente. Il pagamento è intero per i lavoratori presenti dal 1° gennaio al 31 dicembre, e proporzionato in dodicesimi per chi ha lavorato solo parte dell’anno. Anche in questo caso, è previsto il riproporzionamento per i lavoratori part-time.


TAG: CCNL, INPS
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