Con la circolare n. 96 del 26 maggio 2025, l’INPS riepiloga il quadro normativo relativo alle assenze per donazione di sangue da parte dei lavoratori dipendenti e fornisce ai datori di lavoro privati le istruzioni operative per ottenere il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo godute dai lavoratori donatori. Il diritto alla retribuzione è riconosciuto per le assenze dovute alla donazione di sangue ed è esteso anche ai lavoratori giudicati inidonei alla donazione, limitatamente al tempo necessario per l’accertamento dell’idoneità. In entrambi i casi, la retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, che può successivamente richiederne il rimborso all’INPS.
Come chiarito dalla circolare, il rimborso può avvenire tramite conguaglio: il datore di lavoro è tenuto a compilare il flusso UNIEMENS, indicando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata, secondo le istruzioni operative contenute nella stessa circolare. In alternativa, per i datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio, è prevista la possibilità di presentare domanda di rimborso diretto, esclusivamente per via telematica, entro e non oltre la fine del mese successivo.
La circolare prevede che il datore di lavoro conservi per dieci anni la documentazione relativa alla partecipazione del lavoratore alla donazione. In particolare, per i lavoratori che hanno effettuato la donazione, devono essere conservati i certificati medici che attestano il raggiungimento del quantitativo minimo di 250 grammi di sangue, affinché sussista il diritto al godimento giornata di riposo e alla relativa retribuzione, nonché la dichiarazione rilasciata dal donatore che attesti l’effettiva fruizione della giornata retribuita e la gratuità della donazione. Per i lavoratori risultati inidonei, va conservato il certificato che riporti i dati anagrafici del lavoratore, il codice fiscale dell’ente sanitario o dell’associazione a cui afferisce l’unità di raccolta, la causa dell’inidoneità e l’orario di permanenza presso il centro trasfusionale.