Osservatorio

Decreto fiscale: le novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

22 Novembre 2021

Il Decreto-Legge n. 146/2021 (c.d. “Decreto fiscale”) ha introdotto una serie di novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il legislatore ha previsto una “stretta” per quanto riguarda il lavoro irregolare (c.d. lavoro “nero”), un’estensione delle competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) ed un inasprimento generalizzato delle sanzioni per i datori di lavoro non ottemperanti.

Sospensione dell’attività dell’impresa

Il Decreto fiscale ha attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’”INL”) la competenza a comminare il provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa qualora, al momento dell’accesso ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato “senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovverosia in nero. La precedente percentuale, determinata dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. “Testo unico sicurezza sul lavoro”), era pari al 20%.

Rimane, invece, confermato il divieto di adottare il provvedimento qualora il lavoratore trovato risulti essere l’unico occupato presso il datore di lavoro. In questo caso, gli ispettori procederanno con l’allontanamento del lavoratore irregolare fino al momento dell’avvenuta regolarizzazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, circolare n. 33/2009).

La sospensione dell’attività aziendale da parte dell’INL è prevista, altresì,in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche se non in presenza di una reiterazione degli illeciti. In particolare, tali violazioni saranno individuate da un decreto ministeriale di prossima emanazione; nelle more del decreto, le violazioni sono quelle indicate nel nuovo Allegato I del Testo unico sulla sicurezza, ovverosia:

  • mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (“DVR”);
  • mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
  • mancata formazione ed addestramento;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (“POS”);
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno, tranne le prescrizioni che si possono desumere dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Tra le violazioni, elencate nell’Allegato I, che comportano la sospensione vengono altresì inclusi:

  • i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • la mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  • l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

La sospensione per ragioni di sicurezza è disposta in relazione alla parte dell’attività aziendale interessata dalle violazioni o, alternativamente, in ragione dell’attività svolta dai lavoratori che (i) non abbiano ricevuto opportuna formazione ed addestramento e/o (ii) non siano stati provvisti di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Unitamente al provvedimento di sospensione, l’INL può disporre l’applicazione di “specifiche misure atte a fare cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

La revoca della sospensione

La revoca del provvedimento di sospensione – disciplinata dall’art. 14, commi 9 e 10, del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – può essere disposta dagli organi di vigilanza se sussistono le seguenti condizioni:

  • regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

Oltre il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, al fine di riprendere le attività è necessario il pagamento di una somma (i) pari a € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari o pari a € 5.000 se sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e (ii) variabile (Euro 3.000, Euro 2.500 oppure Euro 300 per ciascun lavoratore interessato) in caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, a seconda delle violazioni riscontrate.

L’importo delle somme aggiuntive è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, lo stesso datore di lavoro è già stato soggetto ad un provvedimento di sospensione.

La partecipazione agli appalti pubblici

Il Decreto fiscale ha, altresì, previsto che, per tutta la durata del periodo della sospensione dell’attività per cause legate al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, può essere vietata al datore di lavoro la contrattazione con la pubblica amministrazione: in sostanza, l’azienda che impieghi lavoratori irregolari o compia violazioni in materia di sicurezza sul lavoro può subire il blocco della partecipazione alle gare d’appalto.

Inoltre, è disposta una segnalazione ad hoc all’Autorità nazionale anticorruzione (“ANAC”) e al Ministero delle Infrastrutture. Ancora, il soggetto sospeso che non rispetta il provvedimento è punito con (a) l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e (b) l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da Euro 2.500 ad Euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

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