Osservatorio

Contratto a tempo determinato: le novità del Decreto Agosto

21 Settembre 2020

Una delle normative più discusse negli ultimi anni è quella sui contratti a termine e le numerose novità introdotte hanno indubbiamente influito sulle scelte datoriali e sull’attuale sistema occupazionale.

Le previsioni del Decreto Dignità

Da ultimo le modifiche strutturali più importanti sono state apportate dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87  convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità) che ha modificato alcune disposizioni introdotte dal Jobs Act (D.Lgs. 81/2015).

In particolare, il Decreto Dignità consente la stipulazione del primo contratto senza le c.d. “causali” (cioè, specifiche ragioni giustificatrici), solo se non supera la durata di dodici mesi.

Invece, la proroga dello stesso (se la durata complessiva eccede i dodici mesi) e/o la stipulazione di un ulteriore contratto (rinnovo) può essere elevata a ventiquattro mesi in presenza di almeno una delle seguenti causali:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria del datore di lavoro.

Il contratto a tempo determinato, pertanto, non può avere una durata superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di eventuali proroghe e/o rinnovi. Ciò, salvo diverse disposizioni previste nei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il legislatore è intervenuto anche sul numero massimo di proroghe prevedendo la possibilità di estendere il contratto a tempo determinato fino a un massimo di quattro volte.  Viene inoltre ribadito che la proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e l’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo superi i dodici mesi.

Nelle ipotesi di rinnovo viene, invece, prevista la necessità di apporre una delle predette casuali a prescindere dalla durata del contratto originariamente stipulato.

Le previsioni del Decreto Agosto

Oggi, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto e per garantire maggiore flessibilità ai datori di lavoro nell’uso del contratto a tempo determinato, il Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto Agosto) ha introdotto importanti novità.

Nello specifico, l’art. 8 del Decreto Agosto, in deroga a quanto disposto dal Decreto Dignità, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro privati di rinnovare o prorogare fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata complessiva di 24 mesi, i contratti tempo determinato, anche senza l’apposizione di una ragione giustificatrice.

Sul punto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’”INL”), con la nota n. 713 del 16 settembre 2020, ha chiarito che il termine del 31 dicembre 2020 è riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Da ultimo il Decreto Agosto ha statuito che i rinnovi e le proroghe a-causali sono ammessi per una sola volta. 

Tale disposizione ha creato inizialmente indirizzi di segno opposto circa la possibilità dei datori di lavoro che hanno già esaurito il numero massimo di proroghe, di poter prorogare ulteriormente il contratto a termine. Tale dubbio interpretativo è stato chiarito dall’INL, sempre con la nota del 16 settembre 2020, n.71.

In particolare, l’INL ha ribadito la possibilità di prorogare una sola vola senza l’apposizione di una causale anche i rapporti di lavoro che in forza di precedenti contratti, avevano già raggiunto il limite massimo di 4 proroghe.

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Concludendo, per completezza, va evidenziato che secondo l’orientamento interpretativo prevalente della normativa le citate nuove disposizioni si applicano anche alla somministrazione a termine stante l’equiparazione tra le due tipologie contrattuali confermata dagli articoli del Decreto Dignità.

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