Osservatorio

Congedo di paternità obbligatorio per il genitore intenzionale: chiarimenti dall’INPS dopo la sentenza della Corte costituzionale

24 Novembre 2025

Con il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, l’INPS ha fornito un chiarimento rilevante in merito all’applicazione del congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. L’intervento si colloca nel solco della sentenza n. 115/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 27-bis del D.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), nella parte in cui non riconosceva tale diritto alla lavoratrice genitore intenzionale.

L’INPS, con il precedente messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025 si era limitato a descrivere gli effetti della pronuncia costituzionale ai soli congedi fruiti a decorrere dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale e data in cui la norma ha cessato di produrre i suoi effetti. Tuttavia, con il nuovo messaggio, l’Istituto integra quanto indicato precedentemente, precisando che gli effetti della decisione si estendono anche ai rapporti non ancora esauriti o definiti alla medesima data. In tal senso, le fruizioni di congedo di paternità godute dalla lavoratrice prima del 24 luglio 2025, nel rispetto della normativa vigente, non possono essere considerate indebite. Inoltre, viene precisato che le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate per i periodi precedenti il 24 luglio 2025, potranno essere riesaminate, su istanza della lavoratrice interessata, dalle Strutture territoriali dell’INPS, purché non siano decorsi i termini di prescrizione, pari a un anno dalla maturazione del diritto, e quelli di decadenza, pari a un anno dalla definizione del procedimento amministrativo.

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