Il congedo di maternità flessibile è una misura che consente alle lavoratrici di adattare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro alle proprie esigenze, posticipando una parte o l’intero congedo dopo il parto.
Il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 151/2001) prevede che, di norma, il congedo obbligatorio di maternità inizi due mesi prima della data presunta parto e cessi tre mesi dopo la stessa.
L’articolo 20 del Testo Unico, ad ogni modo, prevede che, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cinque mesi, le lavoratrici possano scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e fino al quarto mese successivo al parto. Tale opzione è possibile solo se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o convenzionato) e il medico del lavoro attestano che il posticipo dell’inizio del congedo non comporta rischi per la salute della gestante e del nascituro.
Come ulteriore alternativa alla modalità ordinaria di fruizione del congedo di maternità e alla possibilità di flessibilità, il Testo Unico, all’articolo 16, consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, usufruendo dell’intero congedo obbligatorio nei cinque mesi successivi all’evento.
Per richiedere il congedo di maternità flessibile (ovverosia fruito per un mese prima del parto e quattro mesi successivamente allo stesso, oppure per tutti e cinque i mesi successivamente al parto), la lavoratrice deve seguire questi passaggi:
Data la complessità degli adempimenti sopra descritti e i frequenti cambiamenti normativi che caratterizzano la tutela della maternità, si raccomanda di rivolgersi sempre ad un esperto per porre in essere correttamente tutte le azioni necessarie a beneficiare del congedo.
Sì, il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 151/2001) prevede che, di norma, il congedo obbligatorio di maternità per le lavoratrici dipendenti inizi due mesi prima della data presunta parto e cessi tre mesi dopo la stessa.
L’articolo 20 del Testo Unico, ad ogni modo, prevede che, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cinque mesi, le lavoratrici dipendenti possano scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e fino al quarto mese successivo al parto. Tale opzione è possibile solo se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o convenzionato) e il medico del lavoro attestano che il posticipo dell’inizio del congedo non comporta rischi per la salute della gestante e del nascituro.
Sì, come ulteriore alternativa alla modalità ordinaria di fruizione del congedo di maternità e alla possibilità di flessibilità, il Testo Unico, all’articolo 16, consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, usufruendo dell’intero congedo obbligatorio nei cinque mesi successivi all’evento.
Per richiedere il congedo di maternità flessibile (ovverosia fruito per un mese prima del parto e quattro mesi successivamente allo stesso, oppure per tutti e cinque i mesi successivamente al parto), la lavoratrice deve seguire questi passaggi:
Data la complessità degli adempimenti sopra descritti e i frequenti cambiamenti normativi che caratterizzano la tutela della maternità, si raccomanda di rivolgersi sempre ad un esperto per porre in essere correttamente tutte le azioni necessarie a beneficiare del congedo.
Se il parto avviene prima della data presunta, i giorni non goduti del congedo di maternità ante partum si sommano a quelli post partum. Per esempio:
Sì, è possibile interrompere la flessibilità su richiesta specifica della lavoratrice o nel caso in cui sorgano problemi di salute. Nello specifico, qualora vi sia un certificato medico che attesti uno stato di malattia, la flessibilità si interrompe automaticamente a partire dal giorno di inizio della malattia. Dalla medesima data decorre il congedo obbligatorio di maternità.
No, la flessibilità non incide sull’importo dell’indennità. L’indennità erogata dall’INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera, indipendentemente dal fatto che si scelga il regime ordinario o quello flessibile, oltre all’integrazione a carico azienda eventualmente prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.