Osservatorio

Congedo di maternità flessibile

23 Maggio 2025

Il congedo di maternità flessibile è una misura che consente alle lavoratrici di adattare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro alle proprie esigenze, posticipando una parte o l’intero congedo dopo il parto.

Facoltà di lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza

Il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 151/2001) prevede che, di norma, il congedo obbligatorio di maternità inizi due mesi prima della data presunta parto e cessi tre mesi dopo la stessa.

L’articolo 20 del Testo Unico, ad ogni modo, prevede che, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cinque mesi, le lavoratrici possano scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e fino al quarto mese successivo al parto. Tale opzione è possibile solo se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o convenzionato) e il medico del lavoro attestano che il posticipo dell’inizio del congedo non comporta rischi per la salute della gestante e del nascituro.

Facoltà di lavorare fino al parto

Come ulteriore alternativa alla modalità ordinaria di fruizione del congedo di maternità e alla possibilità di flessibilità, il Testo Unico, all’articolo 16, consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, usufruendo dell’intero congedo obbligatorio nei cinque mesi successivi all’evento.

Modalità di richiesta

Per richiedere il congedo di maternità flessibile (ovverosia fruito per un mese prima del parto e quattro mesi successivamente allo stesso, oppure per tutti e cinque i mesi successivamente al parto), la lavoratrice deve seguire questi passaggi:

  1. Acquisire le certificazioni sanitarie: nel settimo mese di gravidanza, la lavoratrice deve ottenere le certificazioni dal medico specialista e – se addetta a mansioni soggette a sorveglianza sanitaria – dal medico del lavoro che attestino l’idoneità a continuare l’attività lavorativa nell’ottavo mese o fino al parto;
  2. Presentare la domanda telematica: nella domanda telematica di maternità all’INPS, la lavoratrice deve indicare l’intenzione di avvalersi della flessibilità;
  3. Consegnare la documentazione al datore di lavoro: le certificazioni sanitarie sopra indicate devono essere presentate al proprio datore di lavoro, senza necessità di inviarle all’INPS.

Data la complessità degli adempimenti sopra descritti e i frequenti cambiamenti normativi che caratterizzano la tutela della maternità, si raccomanda di rivolgersi sempre ad un esperto per porre in essere correttamente tutte le azioni necessarie a beneficiare del congedo.

È possibile lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza?

Sì, il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 151/2001) prevede che, di norma, il congedo obbligatorio di maternità per le lavoratrici dipendenti inizi due mesi prima della data presunta parto e cessi tre mesi dopo la stessa.

L’articolo 20 del Testo Unico, ad ogni modo, prevede che, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cinque mesi, le lavoratrici dipendenti possano scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e fino al quarto mese successivo al parto. Tale opzione è possibile solo se il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o convenzionato) e il medico del lavoro attestano che il posticipo dell’inizio del congedo non comporta rischi per la salute della gestante e del nascituro.

È possibile lavorare fino al parto?

Sì, come ulteriore alternativa alla modalità ordinaria di fruizione del congedo di maternità e alla possibilità di flessibilità, il Testo Unico, all’articolo 16, consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, usufruendo dell’intero congedo obbligatorio nei cinque mesi successivi all’evento.

Come deve essere richiesta la maternità flessibile?

Per richiedere il congedo di maternità flessibile (ovverosia fruito per un mese prima del parto e quattro mesi successivamente allo stesso, oppure per tutti e cinque i mesi successivamente al parto), la lavoratrice deve seguire questi passaggi:

  1. Acquisire le certificazioni sanitarie: nel settimo mese di gravidanza, la lavoratrice deve ottenere le certificazioni dal medico specialista e – se addetta a mansioni soggette a sorveglianza sanitaria – dal medico del lavoro che attestino l’idoneità a continuare l’attività lavorativa nell’ottavo mese o fino al parto;
  2. Presentare la domanda telematica tramite l’apposita sezione sul portale dell’INPS oppure avvalendosi dell’assistenza di un ente di patronato: nella domanda telematica di maternità all’INPS, la lavoratrice dipendente deve indicare l’intenzione di avvalersi della flessibilità;
  3. Consegnare la documentazione al datore di lavoro: le certificazioni sanitarie sopra indicate devono essere presentate al proprio datore di lavoro, senza necessità di inviarle all’INPS.

Data la complessità degli adempimenti sopra descritti e i frequenti cambiamenti normativi che caratterizzano la tutela della maternità, si raccomanda di rivolgersi sempre ad un esperto per porre in essere correttamente tutte le azioni necessarie a beneficiare del congedo.

Cosa succede se il parto avviene prima o dopo la data presunta?

Se il parto avviene prima della data presunta, i giorni non goduti del congedo di maternità ante partum si sommano a quelli post partum. Per esempio:

  • se il parto avviene due settimane prima della data presunta, quei 14 giorni si aggiungono ai 3 mesi dopo il parto;
  • se il parto avviene dopo la data presunta, il congedo di maternità si prolunga automaticamente fino alla data effettiva del parto. I 3 mesi successivi partono dalla data effettiva del parto.

È possibile cambiare idea dopo aver richiesto la flessibilità?

Sì, è possibile interrompere la flessibilità su richiesta specifica della lavoratrice o nel caso in cui sorgano problemi di salute. Nello specifico, qualora vi sia un certificato medico che attesti uno stato di malattia, la flessibilità si interrompe automaticamente a partire dal giorno di inizio della malattia. Dalla medesima data decorre il congedo obbligatorio di maternità.

La flessibilità impatta l’importo dell’indennità di maternità?

No, la flessibilità non incide sull’importo dell’indennità. L’indennità erogata dall’INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera, indipendentemente dal fatto che si scelga il regime ordinario o quello flessibile, oltre all’integrazione a carico azienda eventualmente prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.

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