Osservatorio

Collaboratori coordinati e continuativi: responsabili dei versamenti alla Gestione Separata

23 Luglio 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11430/2021, ha statuito che, ai sensi dell’art. 2 della Legge 335/1995, i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione Separata INPS. A nulla rileva, infatti, che l’art. 1 del D.M. 281/1996 ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione.

Pertanto, per i “co.co.co.” il rapporto previdenziale è assimilabile a quello previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, con conseguente inapplicabilità del principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116, comma 1, cod. civ.

I fatti di causa

Una collaboratrice coordinata a progetto ricorreva in giudizio affinché l’INPS venisse condannato al pagamento in suo favore dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 19 del D.L. 185/2008 (conv. nella Legge 2/2009), per i collaboratori in regime di c.d. monocommittenza (indennità, oggi, definitivamente sostituita dalla c.d. Dis-Coll introdotta dall’art. 15 D.Lgs. 22/2015).

La Corte d’Appello territorialmente competente, confermando la sentenza di primo grado, riteneva che la collaboratrice, iscritta alla Gestione Separata INPS, avesse diritto alla suddetta indennità sebbene il proprio committente avesse omesso il versamento dei contributi di legge. Ciò in virtù dell’applicazione del principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali previsto dall’art. 2116, comma 1, cod. civ.

Avverso la sentenza di merito l’INPS ricorreva in cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione adita ha ritenuto errata l’interpretazione fornita dai giudici di merito, rilevando che, come chiarito in precedenti pronunce di legittimità, esclusivamente nel caso del rapporto di lavoro subordinato il titolare dell’obbligazione contributiva nei confronti dell’INPS è sempre il datore di lavoro, con conseguente applicazione del principio dell’automaticità delle prestazioni.

Tale principio, infatti, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, non può trovare applicazione nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, “in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni, […] dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento

Al riguardo, è la stessa Legge 335/1995, all’art. 2, a prevedere per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:

  • l’obbligo personale di iscrizione alla Gestione Separata (comma 26) e di versamento dei contributi previdenziali. Ciò in quanto il D.M. 281/1996 si limita a definire “le modalità ed i termini per il versamento del contributo” prevedendo “il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente dell’attività espletata ai sensi del comma 26” (comma 30); e
  • il diritto all’accreditamento dei contributi soltanto agli iscritti che abbiano versato un contributo pari al minimale di reddito annualmente stabilito (comma 29).

Secondo la Corte di Cassazione, quanto previsto dalle richiamate disposizioni di legge equivale a dire che i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS restano personalmente obbligati al versamento dei contributi, quantomeno nella misura di un terzo della loro misura complessiva.

Il committente risulta, dunque, un mero delegato al pagamento dei contributi, rimanendo il collaboratore coordinatore e continuativo l’unico vero titolare dell’obbligazione contributiva.

La Corte di Cassazione ha, altresì, stabilito che – in ipotesi di omissione contributiva da parte del committente – il collaboratore dovrebbe, entro i termini di prescrizione, dichiarare all’INPS di (i) rinunciare all’effetto privativo dell’accollo ex lege disposto in suo favore dall’art. 2, comma 30, della Legge 335/1995 e (i) assumere in proprio il debito relativo alla parte dei contributi accollata al committente, salvo poi agire nei confronti di quest’ultimo per il risarcimento dei danni subiti.

In conclusione, la pronuncia in argomento ha stabilito che “anche per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS il rapporto contributivo e previdenziale si atteggi (ndr si atteggia), con le precisazioni dianzi esposte, come quello degli altri lavoratori autonomi iscritti alla medesima Gestione, con conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni”.


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