Osservatorio

CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – tabella dei minimi retributivi 2026 e 2027

25 Marzo 2026

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Terziario, Distribuzione e Servizi – comunemente noto come CCNL Commercio‑Confcommercio – rinnovato con l’accordo del 22 marzo 2024, ha definito un percorso strutturato di adeguamento dei trattamenti economici destinato a produrre effetti fino al 31 marzo 2027, data di scadenza del contratto.

Sebbene l’accordo sia stato formalmente sottoscritto nel marzo 2024, il piano di incremento retributivo presenta una decorrenza retroattiva, poiché il Protocollo Straordinario di Settore del 12 dicembre 2022, successivamente recepito nel rinnovo contrattuale, aveva già previsto una prima tranche con decorrenza aprile 2023, erogata a titolo di A.F.A.C. (“Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali”).

In questo quadro, l’intesa ha previsto un incremento retributivo complessivo, a regime, pari a 240,00 euro lordi mensili per il livello IV, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento. Più nello specifico, l’aumento è suddiviso in sei soluzioni, con decorrenze distribuite tra aprile 2023 e febbraio 2027, delineando un’evoluzione graduale e programmata dei minimi retributivi tabellari.

Come cambiano i minimi tabellari nel 2026 e nel 2027?

Tenuto conto degli aumenti già riconosciuti ad aprile 2023 e 2024, nonché di quelli entrati a regime a marzo e novembre 2025, il calendario contrattuale prevede, nella fase finale di vigenza del CCNL, ulteriori incrementi dei minimi tabellari, con decorrenza 1° novembre 2026 e 1° febbraio 2027.

A seguire, la tabella dei minimi retributivi aggiornati alle decorrenze sopra indicate.

Livello1° novembre 2026 (€)1° febbraio 2027 (€)
Quadri2.243,852.313,29
I2.021,282.083,84
II1.748,391.802,50
III1.494,411.540,66
IV1.292,461.332,46
V1.167,691.203,83
VI1.048,331.080,77
VII897,53925,31

Con l’incremento previsto a decorrere dal 1° febbraio 2027, si completerà l’adeguamento economico previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, portando a regime l’intero aumento concordato e consolidando definitivamente i nuovi minimi tabellari che resteranno in vigore fino al prossimo rinnovo contrattuale.

L’aumento del 2026 sarà assorbibile?

Un profilo di particolare interesse riguarda la possibilità di assorbire gli aumenti contrattuali. In linea generale, l’aumento del 2026 è soggetto al principio dell’assorbibilità: ciò significa che tali incrementi possono essere compensati, in tutto o in parte, da elementi retributivi già presenti in busta paga, come il cosiddetto “superminimo assorbibile”, riconosciuti discrezionalmente dal datore di lavoro. Pertanto, in talune situazioni, l’incremento salariale netto per il lavoratore potrebbe risultare inferiore rispetto a quanto stabilito dal CCNL, fino ad annullarsi.

Lo stesso CCNL, però, chiarisce in modo puntuale quando l’assorbimento è effettivamente possibile. In particolare, gli aumenti retributivi previsti possono essere compensati esclusivamente con importi che:

  • non abbiano natura di aumento di merito o di scatto di anzianità;
  • non siano stati corrisposti nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza contrattuale;
  • siano stati espressamente qualificati come acconti o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali ed erogati dal 1° gennaio 2022, fatta eccezione per l’anticipo di aprile 2023 previsto dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, che non può essere assorbito.

Conseguentemente, l’effetto dell’aumento dovrà essere valutato caso per caso, in base alla concreta composizione della retribuzione individuale.

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