Osservatorio

Azioni ai dipendenti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del regime agevolativo

18 Giugno 2025

Con la risposta a interpello n. 147/E del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire le condizioni necessarie per l’applicazione del regime fiscale agevolativo previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR, in relazione a un piano di assegnazione di azioni ai dipendenti. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito alcuni principi già consolidati in materia, fornendo al contempo indicazioni operative per le aziende che intendano avvalersi del beneficio fiscale.

Il quadro normativo: art. 51, comma 2, lett. g) del TUIR

La norma dispone che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte ai dipendenti, entro il limite annuo di 2.065,83 euro, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. In particolare, l’agevolazione può essere riconosciuta se le azioni sono offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, se il valore non eccede il limite stabilito e se i titoli sono mantenuti per almeno tre anni dalla data dell’assegnazione.

Il caso oggetto dell’interpello

Nel caso esaminato, la società istante, indicata come “società Alfa”, ha predisposto un piano che prevede l’assegnazione di azioni ai dipendenti, ad esclusione di alcune categorie specifiche: i lavoratori a tempo determinato, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche.

Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria verteva sulla possibilità di applicare comunque il regime agevolato, in presenza di tali esclusioni. In particolare, si chiedeva se il piano potesse essere considerato conforme al requisito della “generalità dei dipendenti” o della “categoria omogenea”, richiesto dalla norma per fruire dell’agevolazione fiscale.

Il chiarimento dell’Agenzia: criteri oggettivi e coerenza con le politiche aziendali

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato alcuni precedenti di prassi, in particolare la Risoluzione n. 3/E del 2002, la Risoluzione n. 378/E del 2007 e la Circolare INPS n. 11 del 22 gennaio 2001, ribadendo che il requisito della “generalità dei dipendenti” può essere soddisfatto anche in senso sostanziale, cioè facendo riferimento alla platea dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In alternativa, l’agevolazione può essere riconosciuta quando le azioni sono offerte a una “categoria omogenea” di dipendenti, purché tale categoria sia individuata sulla base di criteri oggettivi, coerenti e non discriminatori. L’Amministrazione ha sottolineato che la nozione di “categoria” non deve essere intesa necessariamente in senso civilistico, ma può fare riferimento a parametri funzionali all’organizzazione aziendale, come il livello di inquadramento, le mansioni svolte, il tipo di contratto applicato o l’area operativa di appartenenza.

Nel caso di specie, l’esclusione dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei direttori generali è stata considerata legittima, in quanto tali soggetti risultano destinatari di un distinto Piano di Incentivazione a Lungo Termine (“Long Term Incentive Plan”, o “LTI”), già previsto dalla politica retributiva aziendale. L’Agenzia ha riconosciuto che tale esclusione non comporta una violazione del principio di non discriminazione, ma si inserisce in un disegno complessivo coerente con gli obiettivi organizzativi e gestionali dell’impresa.

La risposta dell’Agenzia conferma, in linea con l’orientamento già espresso in precedenti occasioni, che l’agevolazione fiscale in caso di assegnazione di azioni può essere applicata anche se il piano non coinvolge l’intera popolazione aziendale. Ciò che rileva è che l’offerta sia rivolta a un gruppo sufficientemente ampio e omogeneo di lavoratori,individuato secondo criteri trasparenti e verificabili, e che non vi siano esclusioni arbitrarie o discriminatorie.

Inoltre, l’Agenzia ha riaffermato che la presenza di piani distinti, calibrati in funzione del ruolo e delle responsabilità dei singoli dipendenti, può giustificare differenziazioni nel trattamento, purché ciò sia funzionale a una più efficace gestione del personale.

La risposta n. 147/E del 4 giugno 2025 conferma quindi che, nel rispetto dei presupposti normativi e dei limiti quantitativi fissati dal TUIR, è possibile strutturare piani di assegnazione anche in modo selettivo, purché l’accesso sia determinato da criteri oggettivi e giustificabili.

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